Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione sul Danneggiamento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole precise. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un ricorso inammissibile viene rigettato senza un’analisi del merito. Il caso riguarda una condanna per il reato di danneggiamento, ma i principi espressi dalla Suprema Corte hanno una valenza generale e forniscono una guida chiara su come strutturare un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di danneggiamento dalla Corte d’Appello, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. L’imputato, attraverso il suo difensore, presentava un unico motivo di ricorso, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si concentra esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. Di conseguenza, la condanna d’appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘generico ed aspecifico’. Questa affermazione è cruciale e si basa su due pilastri fondamentali del giudizio di legittimità.
In primo luogo, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione efficace non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte, ma deve attaccare specificamente la logica e la coerenza del ragionamento seguito dai giudici del grado precedente, evidenziando dove e perché la legge sarebbe stata violata o la motivazione sarebbe viziata. Nel caso di specie, la difesa non ha compiuto questa operazione critica, rendendo l’impugnazione priva di mordente.
In secondo luogo, il ricorso mirava a introdurre una ‘lettura alternativa del merito’. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti (come farebbe un ‘super-giudice d’appello’). Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Tentare di convincere la Suprema Corte a riconsiderare come si sono svolti i fatti è un’operazione non consentita e conduce, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario che deve essere redatto con rigore tecnico e giuridico. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto:
1. Sia specifico: deve individuare con precisione i punti della sentenza impugnata che si contestano.
2. Critichi la motivazione: deve confrontarsi dialetticamente con il ragionamento del giudice d’appello, smontandone la coerenza logico-giuridica.
3. Si concentri sulla legittimità: deve vertere su questioni di diritto (violazione di legge) o su vizi logici della motivazione, senza mai tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti del processo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure quando cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti del caso, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso proponeva una ‘lettura alternativa del merito’?
Significa che il ricorrente, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella sentenza d’appello, ha tentato di convincere la Cassazione a interpretare i fatti e le prove in modo diverso da come avevano fatto i giudici dei gradi precedenti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARATEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di danneggiamento contestato, è generico ed aspecifico in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto immune da illogicità o qualsivoglia violazione di legge (pag. 4 e seg.), all’evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
“.2. Così deciso, in data n ottobre 2024
La Cons. est.
Il Preside e
Corte di Cassazione – copia non ufficiale