Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34965 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 22/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Giugliano in Campania il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Giugliano in Campania il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 28/2/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letto l’atto a firma del difensore dell’imputato contenente motivi nuovi datato 20 agosto 2025, pervenuto per via telematica nella Cancelleria di questa Corte in data 26 agosto 2025;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere decorso il termine di prescrizione del reato in contestazione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 febbraio 2025 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 4 dicembre 2023, ha:
assolto NOME COGNOME in relazione alla contestazione di cui all’art. 6, comma 1, e 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 eliminando la relativa pena e rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso;
confermato l’impugnata sentenza nei confronti di NOME COGNOME (cl. ’78) e NOME COGNOME (cl. 73);
confermato nel resto l’impugnata sentenza.
Ne consegue che, in estrema sintesi:
NOME COGNOME (cl. ’78) e NOME COGNOME (cl. 73), all’esito dei giudizi di merito, sono stati dichiarati responsabili del reato di concorso in truffa ai danni della società RAGIONE_SOCIALE (assoggettata a confisca di primo grado con decreto del Tribunale di Latina – Sezione Misure di Prevenzione), rappresentata dall’amministratore unico NOME COGNOME, per avere venduto a NOME COGNOME un veicolo Land Rover facendosi corrispondere
dall’acquirente l’importo di 4.600,00 euro ma facendo risultare dalla proposta di acquisto del veicolo sottoscritta dal COGNOME la sola somma di 2.000,00 euro, somma quest’ultima che poi veniva consegnata al COGNOME che veniva pertanto tratto in inganno circa il reale corrispettivo di vendita dell’automezzo in tal modo procurandosi l’ingiusto profitto della somma di 2.600,00 euro.
NOME COGNOME Ł stato, a sua volta, dichiarato responsabile di concorso con in due imputati sopra indicati, nel medesimo reato a lui contestato nell’ambito di originario autonomo procedimento (1881/17 RGNR e 228/19 RGDib) poi riunito al presente.
I fatti sono contestati come risalenti al 29 agosto 2016 ma accertati solo il 30 marzo 2017 e di cui alla denuncia-querela del 4 aprile 2017.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza, con atto unico, il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 157 e segg. cod. pen.
Rileva al riguardo la difesa degli imputati che la Corte di appello ha errato nel non dichiarare al 14 febbraio 2025 estinti per prescrizione i reati in contestazione.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 530, 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.
Rileva il difensore degli imputati che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che l’operazione economica descritta nell’imputazione era stata immediatamente produttiva di interessi economici per la persona offesa da individuarsi nella società RAGIONE_SOCIALE in quanto detta società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria nonchØ soggetta a confisca di primo grado in quanto compendio facente parte dei beni riconducibili direttamente o indirettamente a NOME COGNOME, soggetto destinatario di misura di prevenzione personale e patrimoniale, ciò in quanto gli artifizi e raggiri, pur se posti in essere, non hanno determinato ex sØ un danno patrimoniale allo Stato in quanto la società all’epoca non risultava ancora sottoposta a confisca definitiva.
Aggiunge la difesa del ricorrente che la Corte di appello di Roma con decreto n. 1/2018 emesso in data 14 settembre 2017 e depositato in data 12 gennaio 2018 (prodotto in atti) ha revocato la misura di prevenzione personale nei confronti di NOME COGNOME e, sul versante patrimoniale, ha disposto la revoca del sequestro della quasi totalità dei beni dell’ablazione originariamente disposta ivi compresi i beni interessati dalla vicenda processuale in esame.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Si duole la difesa dei ricorrenti del fatto che la Corte di appello ha omesso di confrontarsi (di ufficio) con la possibilità di prosciogliere gli imputati ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. pur trovandosi in presenza di un ‘fatto tenue’.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Deduce la difesa dei ricorrenti l’apparenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento agli imputati RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, nonchØ la mancanza grafica di motivazione in ordine alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali. Evidenzia al riguardo che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare la peculiarità della posizione processuale degli imputati e che, comunque dalla motivazione della sentenza impugnata non sono desumibili i criteri che hanno guidato la determinazione del trattamento sanzionatorio.
2.5. Con atto datato 20 agosto 2025, pervenuto in Cancelleria per via telematica in data
26 agosto 2025, il difensore degli imputati ha formulato ‘motivi nuovi’ chiedendo convertirsi la pena inflitta nella corrispondente pena sostitutiva pecuniaria (con rimessione della regiudicanda al Giudice di merito per la determinazione della stessa) e con contestuale rinuncia al già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha evidenziato, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la richiesta Ł stata articolata sulla base del nuovo orientamento della Suprema Corte a mente del quale ‘In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, l. 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma 4, c.p., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma piø favorevole all’imputato. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell’alternatività tra l’applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non Ł venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis c.p.p. disposta dall’art. 2, d.l. 19 marzo 2024, n. 31 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive)’ (in tal senso Sez. 5 03/12/2024, n. 45583 ed altre).
Aggiunge la difesa dei ricorrenti che i ‘fatti’ per i quali Ł processo sono anteriori alla entrata in vigore della l. n. 150 del 2022 ed evidenzia che il citato orientamento giurisprudenziale Ł sopravvenuto alla articolazione del ricorso per il quale Ł processo e che all’epoca di proposizione dello stesso, invero, sarebbe stata inammissibile la richiesta (ai giudici di merito) di concessione della invocata pena sostitutiva pecuniaria, stante il riconosciuto beneficio di cui all’art. 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, oltre che del tutto generico e come tale inammissibile, Ł anche manifestamente infondato.
E’ al riguardo doveroso ricordare che «E’ inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omesso rilievo “ex officio”, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge» (Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 – 01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 01).
Per solo dovere di completezza appare comunque doveroso rilevare che il reato in contestazione agli imputati risulta consumato in data 29 agosto 2016, che al termine ordinario di prescrizione, tenuto conto degli eventi interruttivi, di anni 7 e mesi 6 devono aggiungersi complessivi 442 giorni di sospensione, così a giungersi al 16 maggio 2025, con la conseguenza che all’atto della pronuncia della sentenza della Corte di appello (28 febbraio 2025) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Anche il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Rileva il Collegio, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dei ricorrenti, che la persona offesa dal reato nel caso in esame, come affermato espressamente, quanto correttamente, nelle sentenze di merito non Ł lo Stato ma la società RAGIONE_SOCIALE – persona giuridica come tale diversa dalle persone fisiche degli imputati – che ha presentato querela per mezzo del legale rappresentante pro-tempore, con la conseguenza che, come correttamente affermato a pag. 3 della sentenza impugnata l’azione delittuosa contestata ha
prodotto nell’immediatezza effetti sfavorevoli per la predetta persona offesa privando detta società di una utilità patrimoniale (la differenza tra l’importo pagato dal COGNOME e quello consegnato al COGNOME) direttamente ricollegabile alla condotta decettiva.
A ciò si aggiunge che la difesa degli imputati ha affermato in modo del tutto generico che la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di NOME COGNOME Ł stata revocata (anche con riguardo alla società de qua ) con decreto n. 1/2018 emesso dalla Corte di appello di Roma in data 14 settembre 2017 e depositato in data 12 gennaio 2018, asseritamente prodotto in sede procedimentale; giova al riguardo evidenziare che la stessa difesa non ha indicato, come sarebbe stato suo onere in virtø del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione l’esatta collocazione del predetto decreto nell’incartamento processuale, nØ lo ha allegato al ricorso e neppure ha indicato specificamente i passaggi del predetto decreto sui quali si fonderebbe l’affermazione difensiva, il che consente di tacciare anche di genericità il predetto motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso Ł inammissibile per genericità.
La difesa dei ricorrenti non ha documentato di avere richiesto ai Giudici di merito di valutare la possibilità di emettere nei confronti degli imputati una sentenza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
E’ pur vero che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi Ł l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707).
Tuttavia «in tema di ricorso per cassazione, Ł deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01).
Non sfugge però che nel caso in esame la difesa del ricorrente non ha indicato alcun elemento dal quale possa evincersi la decisiva rilevanza di detta lacuna motivazionale limitandosi ad affermare che ci si trova «al cospetto di un fatto tenue» il che rende del tutto generico il motivo di ricorso.
Il quarto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Con riguardo all’invocato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche il Tribunale (pag. 7 della relativa sentenza) aveva adeguatamente motivato evidenziando che i precedenti penali o di prevenzione a carico degli imputati, unitamente all’assenza di elementi di fatto apprezzabili in senso di attenuazione del disvalore connesso al reato per cui si procede, erano elementi impeditivi dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Lo stesso Tribunale aveva, poi, anche adeguatamente illustrato i criteri in forza dei quali aveva determinato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati.
La Corte di appello ha, a sua volta, altrettanto adeguatamente (pag. 5 della relativa sentenza) illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche rimarcando, da un lato, l’assenza di elementi positivi di valutazione e, dall’altro, il fatti che i due NOME COGNOME sono gravati da un precedente penale e, dall’altro, che lo stato di incensuratezza di NOME COGNOME non può essere, per ciò solo, posto a fondamento del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti de quibus .
Rileva il Collegio che detta decisione risulta rispettosa del principio enunciato da questa
Corte di legittimità secondo il quale «Il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Quanto, poi, alla determinazione del trattamento sanzionatorio – come detto già adeguatamente motivato dal Tribunale – la Corte territoriale ha sottolineato che non può trascurarsi che il fatto Ł stato commesso in un contesto di misura di prevenzione patrimoniale in atto, il che connota negativamente la condotta di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione truffaldina e rende congrua alla gravità del fatto la pena inflitta a ciascuno degli imputati nella misura indicata in anni uno di reclusione oltre alla multa.
Rileva il Collegio che anche in questo caso, essendo stata irrogata una sanzione prossima al minimo edittale, ci si trova in presenza di una motivazione di certo non apparente, non manifestamente illogica e rispettosa dei principi di diritto in materia secondo i quali «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e, ancora, che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
5. Inammissibile Ł, infine, il motivo nuovo di ricorso, relativo alla rinuncia alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva di pena detentiva breve con contestuale rinuncia alla riconosciuta sospensione condizionale.
Fermo restando che per consolidato principio giurisprudenziale l’inammissibilità del ricorso principale travolge i motivi nuovi ( ex multis : Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto Rv. 277850 – 01), per solo dovere di completezza occorre solo evidenziare che la difesa dei ricorrenti ha richiamato il contenuto di una sentenza di questa Corte di legittimità asseritamente sopravvenuto alla proposizione del ricorso in esame.
In realtà appare sufficiente rilevare che la pronuncia giurisprudenziale (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Rv. 287354 – 01) richiamata nel motivo nuovo di ricorso riguarda una sentenza depositata il giorno 11 dicembre 2024 che a sua volta era stata preceduta da altro conforme precedente giurisprudenziale (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751 – 01) la cui decisione era stata depositata il giorno 27 agosto 2024.
Ne consegue che la richiesta ex artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. ben avrebbe potuto essere tempestivamente formulata già innanzi alla Corte di appello la cui pronuncia Ł intervenuta solo in data 28 febbraio 2025 e ciò indipendentemente dalla
sospensione condizionale della pena, che peraltro il Tribunale non aveva concesso, con la conseguenza che non si poneva neppure il problema della alternativa tra i due benefici.
Sul punto, infatti, va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinchØ il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), Ł necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al piø tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame» ( ex multis : Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01).
Non avendovi la difesa provveduto la stessa non avrebbe comunque potuto essere proposta per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME