Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5192  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/09/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
 Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino dell’8 agosto 2023 con cui era stata applicata confronti di NOME la misura della custodia cautelare in carcere per la commissione di un rapina aggravata .
 Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lamentando (1) la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indi2:i di colpevolezza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenz cautelari, (3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in or alla scelta della misura cautelare applicata.
2.1 Sotto il primo profilo, la persona offesa può aver errato nel riconoscere nella person inseguita l’autore del reato subito tanto più che è inverosimile che, in quanto pregiudicato, portasse in bellavista la refurtiva appena sottratta; inoltre, se fosse stato l’autore del re sarebbe dileguato più celermente.
2.2 Quanto alle esigenze cautelari, i precedenti risalgono a più di cinque anni fa mentre d otto anni l’indagato ha scontato il proprio debito ed due reati più recenti sono avvenuti quan l’indagato si trovava da solo nella casa che condivide con la compagna.
2.3 La motivazione è incongrua anche in relazione alla scelta della misura dato che la violazione cautelare non ha riguardato una misura restrittiva con la conseguenza che non vi è un ostacolo alla applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ed in par generici.
Non consentito è certamente il primo che, proponendo una ricostruzione alternativa (l’indagato sarebbe stato erroneamente identificato dalla persona offesa come l’autore della rapina poco prima perpetrata), formula una mera ipotesi (la persona offesa “può aver errato nel riconoscere nella persona del COGNOME l’autore del reato”) sganciata da qualsivoglia elemento fattuale concreto e quindi inidonea a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il tribunal riesame ed ancora prima il giudice per le indagini preliminari.
Ulteriori, successive formulazioni in termini di inverosimiglianza (che l’imputato indossasse catenina appena sottratta, che egli si trovasse a poche centinaia di metri dal /ocus commissi delicti) sono dirette a porre in dubbio la ricostruzione del fatto accolta nel provvedimen impugnato ma non indicano nemmeno quale tra i vizi indicati dall’art.606 lett. e) c.p.p. sia s commesso dal redattore della decisione, così svelando la reale natura e funzione del motivo, diretto ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio, in violazione dei pri processuale ed ordinamentali italiani che affidano alla Corte di Cassazione la funzion nomofilattica, per assicurare la uniforme interpretazione del diritto e non la terza rivaluta del fatto.
Il secondo motivo è generico poiché esso non si confronta cori le puntuali osservazioni dell’impugnata ordinanza ove vengono indicati i prec:edenti di polizia e la commissione del reat nonostante la sottoposizione a misura cautelare, quali profili qualificanti delle esigenze cautel Per contro, il ricorso evoca esigenze familiari (le condizioni della convivente, che renderebbe necessaria la presenza dell’imputato in casa) che sono ovviamente inconferenti nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
L’ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto basato su considerazioni di carattere teorico, legate alla misura cautelare adottata, in sé, piuttosto che in relazione alle con esigenze cautelari. Il tribunale del riesame aveva evidenziato che la commissione del reato durante la sottoposizione a misura rendeva la misura stessa evidentemente inadeguata all’esigenza preventiva cautelare poiché non era stato un richiamo sufficiente a desistere da commettere ulteriori reati. Il ricorso, per contro, contesta vi sia stata violazione delle presc confondendo il tema della violazione della misura con quello della funzione dissuasiva che la misura svolge anche se non detentiva. Pur senza comportare necessariamente la violazione della misura, la commissione di un reato quando sottopostovi può certamente indicare (come è stato
ritenuto in questo caso) l’insufficienza della misura e la necessità di applicarne una più grav (Sez. 6, n. 43971 del 21/10/2015 Imp. Ndiaye Rv. 264986 – 01). La valutazione espressa in proposito nel provvedimento impugnato appare pertanto adeguata e non manifestamente illogica.
Da quanto precede consegue l’inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagament in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inseri nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023
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