Ricorso Inammissibile: Quando e Perché la Cassazione Chiude le Porte
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per chi cerca giustizia davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 13237 del 2024, la Settima Sezione Penale ci offre un chiaro vademecum sui vizi che portano a tale esito, ribadendo principi procedurali fondamentali. Il caso riguarda un’imputata che ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello, sollevando questioni sulla particolare tenuità del fatto, sulla concessione di attenuanti e sulla quantificazione della pena. Vediamo come la Corte ha smontato, uno per uno, i motivi del ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. I motivi di ricorso vertevano su tre punti principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti.
3. L’eccessiva quantificazione della pena inflitta.
Tutti i motivi, tuttavia, sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, evidenziando le ragioni procedurali e di merito che ne determinavano l’inammissibilità.
Il Principio delle Plurime “Rationes Decidendi”
Sul primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., la Corte ha applicato un principio consolidato. La Corte d’Appello aveva negato la non punibilità basandosi su due distinte ed autonome ragioni: la non tenuità della condotta e la presenza di precedenti specifici indicativi di abitualità. Il ricorrente, nel suo atto, si era limitato a criticare solo una di queste motivazioni. La Cassazione ha ricordato che, in presenza di plurime rationes decidendi (ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione), il ricorso che ne critica solo una è inammissibile per aspecificità. È necessario “smontare” tutte le fondamenta della decisione per sperare in un suo annullamento.
Le Circostanze Attenuanti e la Manifesta Infondatezza
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La difesa lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Tuttavia, la Corte ha rilevato due elementi decisivi: primo, non risultavano contestate circostanze aggravanti nel processo; secondo, le attenuanti generiche erano state di fatto concesse, comportando una riduzione di un terzo della pena. La doglianza era quindi palesemente priva di fondamento logico e fattuale.
La Discrezionalità del Giudice sulla Quantificazione della Pena
Infine, la critica sulla quantificazione della pena è stata liquidata come meramente riproduttiva di censure già esaminate e respinte nel merito. La Corte Suprema ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve attenersi ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. Nel caso di specie, la pena era stata fissata in misura vicina al minimo edittale, escludendo ogni profilo di arbitrarietà.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si basa su rigorosi principi di diritto processuale. L’inammissibilità deriva non da un’analisi del “fatto” (preclusa alla Cassazione), ma da un controllo sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso e sul rispetto delle regole procedurali. La Corte ha inteso sanzionare la presentazione di un’impugnazione carente nei suoi presupposti essenziali: la specificità dei motivi, la fondatezza delle censure e il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata, identificando tutte le rationes decidendi e formulando critiche puntuali e non meramente ripetitive. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La decisione sottolinea come il giudizio di legittimità non sia una terza istanza di merito, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Quando un ricorso per cassazione è considerato inammissibile per aspecificità?
È considerato inammissibile per aspecificità quando si limita a criticare solo una delle plurime ragioni giuridiche (rationes decidendi), autonome e sufficienti, che la corte di merito ha posto a fondamento della sua decisione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la congruità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata dalla Corte di Cassazione, a meno che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa accade se in un ricorso si lamenta la mancata concessione di un beneficio che in realtà è già stato applicato?
Il motivo di ricorso viene dichiarato manifestamente infondato, poiché la doglianza si basa su un presupposto fattuale errato. In questo caso, le attenuanti generiche erano già state concesse e avevano prodotto una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
Il primo motivo sul mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha post fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente non solo la n tenuità della condotta illecita, ma anche i precedenti specifici che inducono a ritenere abi la condotta dell’imputata. Occorre considerare, sul punto, che è inammissibile, per difett specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugNOME ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 d 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30021 dei 14/07/2011, F., Rv. 250972; S 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01).
Il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio d prevalenza sulle aggravanti, oltre a non essere stato dedotto in appello, è anc manifestamente infondato, posto che non sono contestate circostanze aggravanti, quind concessione delle circostanze attenuanti generiche ha, di per sé, comportato la ridu terzo della pena.
Il motivo relativo alla quantificazione della pena è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merit graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, mi ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrar Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pena determinata i misura prossima al minimo edittale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre-2023