Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Droga
Quando le prove raccolte in un processo sono solide e circostanziate, presentare un appello basato su contestazioni generiche può facilmente condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile. È quanto accaduto in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha messo la parola fine al tentativo di un imputato di ribaltare una condanna per traffico di stupefacenti. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede in cui contestare vizi giuridici specifici della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. La condanna si fondava su un quadro probatorio solido, costruito principalmente attraverso intercettazioni telefoniche. Da queste erano emersi due elementi chiave per l’identificazione del soggetto: il riconoscimento della sua voce e l’uso di un particolare soprannome con cui era conosciuto negli ambienti criminali di riferimento. Nonostante queste prove, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
Il ricorrente basava la sua difesa su due principali doglianze:
1. Errata individuazione: Contestava le modalità con cui era stato identificato, ritenendole non sufficientemente provate.
2. Mancata applicazione dell’ipotesi lieve: Sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come di lieve entità, con una conseguente riduzione della pena.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con le argomentazioni dettagliate e specifiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, riguardo all’identificazione, la sentenza di appello aveva ampiamente motivato la sua decisione (pagine 5-7 del provvedimento), basandosi sulla convergenza di due elementi probatori: il riconoscimento vocale e il soprannome. Il ricorso si limitava a una contestazione generica, senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di merito.
In secondo luogo, e in modo ancora più netto, è stata respinta la richiesta di applicazione dell’ipotesi lieve. La Corte ha evidenziato come i quantitativi di stupefacente trattati fossero tutt’altro che modesti. A riprova di ciò, è stato citato un passaggio di un’intercettazione in cui lo stesso imputato faceva riferimento a un valore della merce pari a 45.000/60.000 euro. Tale cifra, auto-dichiarata, smentiva in radice la tesi di un’attività di spaccio di lieve entità. Di fronte a prove così schiaccianti, il motivo di ricorso appariva pretestuoso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e mirato a individuare errori di diritto, non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti già ampiamente valutati nei gradi di merito. Quando le motivazioni della sentenza impugnata sono logiche e ben argomentate, un ricorso generico è destinato al fallimento. La conseguenza, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della totale infondatezza delle proprie pretese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni dettagliate della sentenza della Corte d’Appello, risultando generici e pretestuosi.
Quali prove sono state considerate decisive per l’identificazione dell’imputato?
L’identificazione è stata confermata sulla base di due elementi convergenti: il riconoscimento vocale effettuato durante le intercettazioni e l’uso di un particolare soprannome con cui l’imputato era noto negli ambienti di riferimento.
Per quale motivo non è stata concessa l’attenuante del fatto di lieve entità?
L’attenuante non è stata concessa perché i quantitativi di stupefacenti trattati erano chiaramente rilevanti. La prova decisiva è stata un’intercettazione in cui lo stesso imputato indicava un valore di riferimento per la merce compreso tra 45.000 e 60.000 euro, incompatibile con un’ipotesi lieve.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44287 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze concernenti le modalità di individuazione del NOME, posto che il ricorrente non si confronta con le specifiche considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello (si veda p.5-7), lì dove si dà atto sia del riconoscimento vocale, sia del particolare soprannome con il quale NOME era noto negli ambienti di riferimento; altrettanto dicasi in relazione all’esclusione dell’ipotesi lieve, avendo la Corte di appello evidenziato come i quantitativi di stupefacente trattati erano sicuramente rilevanti, tanto che è lo stesso COGNOME, in una delle intercettazioni, a fornire quale valore di riferimento quello di €45.000/60.000 (si veda p.11);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. .
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente