Ricorso Inammissibile: La Lezione della Cassazione sulla Non Retroattività delle Norme
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo giudiziario, segnalando un errore fondamentale nell’impostazione della difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come l’errata applicazione di una norma processuale, soprattutto in relazione alla sua entrata in vigore, possa portare a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo e il Motivo del Ricorso
Il caso trae origine da un procedimento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel gennaio 2019. Dopo la condanna in Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tra i vari motivi, la difesa lamentava la mancata valutazione di conclusioni scritte inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), sostenendo che ciò integrasse una nullità processuale.
In particolare, con tali conclusioni veniva sollevata una questione nuova rispetto ai motivi d’appello originari: la presunta improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Cartabia, stabilisce dei termini di durata massima per i processi di impugnazione, superati i quali il procedimento si estingue.
La Questione Giuridica: l’Applicabilità Temporale delle Norme Processuali
Il nodo centrale della questione non riguardava tanto la mancata valutazione della memoria difensiva, quanto la fondatezza della censura in essa contenuta. La Corte di Cassazione doveva stabilire se la disciplina sulla improcedibilità introdotta dalla legge n. 134 del 2021 potesse essere applicata a un reato commesso nel 2019. Si tratta di un classico problema di diritto intertemporale, ovvero di individuare quale legge applicare quando una nuova norma subentra a quella vecchia.
Le motivazioni della Cassazione su un ricorso inammissibile
La Corte ha liquidato la questione come ‘manifestamente infondata’. Gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito un principio importante: l’omessa valutazione di una memoria difensiva può effettivamente causare una nullità, ma solo a condizione che le argomentazioni in essa contenute siano ‘autonome e inedite’ e soprattutto ‘decisive’.
Nel caso specifico, l’unica vera novità era proprio il richiamo all’art. 344-bis c.p.p. Tuttavia, la Corte ha rilevato come questa richiesta fosse ‘palesemente infondata’. La legge che ha introdotto tale norma (l. n. 134/2021) specifica chiaramente, all’art. 2, comma 3, che la nuova disciplina sull’improcedibilità si applica esclusivamente ‘per i procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020’.
Essendo il reato in esame stato commesso il 9 gennaio 2019, era evidente che la nuova disciplina non potesse trovare applicazione. Il principio è quello della non retroattività della norma processuale più sfavorevole, un cardine del nostro ordinamento. Di conseguenza, il motivo di ricorso era privo di qualsiasi fondamento giuridico, rendendo l’intero ricorso inammissibile.
Le conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea un aspetto cruciale per chiunque affronti un processo: la corretta individuazione della normativa applicabile. Invocare norme non pertinenti al caso, specialmente per quanto riguarda il loro ambito di applicazione temporale, non solo non porta al risultato sperato, ma può avere conseguenze negative.
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di una difesa tecnica rigorosa e attenta ai dettagli normativi.
Quando la mancata valutazione di una memoria difensiva inviata via PEC può causare la nullità di una sentenza?
Secondo la Corte, ciò può accadere solo se la memoria o le conclusioni scritte contengono deduzioni specifiche, autonome, inedite e, soprattutto, dotate di carattere di decisività, ovvero capaci di influenzare l’esito del giudizio.
Perché la norma sull’improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) non è stata applicata in questo caso?
La norma non è stata applicata perché la legge che l’ha introdotta (l. 134/2021) stabilisce espressamente che essa si applica solo ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Il reato oggetto del processo era stato commesso nel 2019, quindi la norma non era retroattiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto è condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41337 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG.23287/25
Ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che l’omessa valutazi una memoria difensiva come anche delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo P applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, può integrare un’ipotesi di generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano auton inedite censure del provvedimento impugNOME che rivestano carattere di decisività (Se 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723);
rilevato che l’unica richiesta avanzata nelle conclusioni scritte avente caratter rispetto alle richieste già avanzate nei motivi di appello, è costituita da improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., palesemente infondata tra procedimento di impugnazione avente ad oggetto un reato di resistenza a pubblico uff evasione commesso in data 9 gennaio 2019 e, pertanto, non soggetto a tale disciplina applica solo per i procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a fa dal 10 gennaio 2020, ex art. 2, comma 3, I. 27 settembre 2021, n.134;
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cass ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 300
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2025
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