Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: le censure devono essere specifiche, concrete e ancorate al contesto processuale, non mere affermazioni astratte. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, confermata dalla Corte di Appello, sebbene con una riduzione della pena. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. In sostanza, la difesa lamentava che la pena fosse stata determinata in modo ingiusto o comunque non adeguatamente giustificato.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione sollevata (cioè, se la pena fosse giusta o meno), ma si sono fermati a un vaglio preliminare, riscontrando un difetto insanabile nell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “generico”. La Corte ha osservato che le argomentazioni dell’imputato si esaurivano in “genericissime affermazioni astratte del tutto avulse dal contesto fattuale e processuale in rilevo”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a criticare la pena in termini generali, senza però confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e senza collegare le sue lamentele ai fatti concreti emersi durante il processo. 
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per fare ciò, ha bisogno che il ricorrente indichi con precisione dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato. Lamentarsi in modo vago e teorico del trattamento sanzionatorio, senza indicare quali elementi specifici siano stati trascurati o mal valutati, equivale a non fornire alla Corte gli strumenti per poter decidere. Tale approccio rende il motivo di ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, conducendo a un esito di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo in Cassazione. È indispensabile articolare motivi di ricorso precisi, puntuali e strettamente collegati alla realtà processuale. Le critiche devono essere mirate e devono evidenziare vizi logici o giuridici concreti nel provvedimento impugnato. Un ricorso inammissibile perché basato su doglianze astratte non solo non porterà alla riforma della decisione, ma comporterà anche un aggravio di spese per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico, consistendo in affermazioni astratte e non collegate al contesto fattuale e processuale del caso specifico.
Qual era il motivo del ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato lamentava un vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito al trattamento sanzionatorio, ovvero alla determinazione della pena inflitta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4686  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen., riducendo la pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è generico, perché si esaurisce in genericissime affermazioni astratte del tutto avulse dal contesto fattuale e processuale in rilevo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024