Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Generiche Conducono alla Condanna
Nel complesso universo del diritto processuale penale, l’esito di un procedimento può dipendere dalla precisione e specificità con cui vengono formulate le proprie difese. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più nette di una strategia difensiva carente, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame offre uno spaccato chiaro su come la genericità e l’aspecificità dei motivi di ricorso possano precludere ogni possibilità di revisione di una condanna, con conseguenze economiche dirette per i ricorrenti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello. Gli appellanti sollevavano diverse censure, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Le doglianze erano principalmente di due tipi: una di natura procedurale, comune a entrambi, e una relativa al merito della responsabilità penale, sollevata solo da uno dei due.
L’Analisi della Corte: le ragioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, smontandoli uno per uno e bollandoli come manifestamente infondati, generici e aspecifici. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Cassazione.
La Richiesta di Sostituzione della Pena
Entrambi i ricorrenti lamentavano il mancato rinvio di un’udienza che avrebbe permesso al loro difensore di ottenere una procura speciale per richiedere la sostituzione della pena detentiva, secondo quanto previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto tale motivo infondato, sottolineando che la Corte territoriale aveva correttamente considerato superfluo il rinvio. Secondo i giudici di merito, infatti, le modalità del fatto e i precedenti penali degli imputati non avrebbero comunque consentito l’accesso a tale beneficio. La valutazione, basata su elementi di fatto, è stata giudicata insindacabile in sede di legittimità.
Le Attenuanti Generiche e la Genericità del Ricorso
Un altro punto centrale del ricorso era la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha rilevato la totale genericità e aspecificità della censura. I ricorsi erano privi di qualsiasi indicazione di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena. La difesa si era limitata a denunciare una carenza di motivazione, senza però confutare le argomentazioni dei giudici d’appello, i quali avevano correttamente basato il diniego sull’assenza di elementi di segno positivo. La Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento giurisprudenziale: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente fare riferimento all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio fondamentale della specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, né può consistere in affermazioni apodittiche e non argomentate. I ricorrenti devono confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, individuando con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano. Nel caso di specie, i ricorsi erano del tutto carenti sotto questo profilo, risolvendosi in una critica astratta e generica che non offriva spunti per una reale revisione del giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica forense: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi rigorosa e puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario articolare censure specifiche, supportate da argomenti giuridici pertinenti e da riferimenti fattuali precisi. La declaratoria di inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili. I ricorrenti, infatti, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici, aspecifici e manifestamente infondati. Le lamentele non contestavano in modo specifico e argomentato la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre questioni già valutate o a sollevare critiche vaghe.
Cosa significa che una censura è ‘generica ed aspecifica’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, non indica con precisione il punto della motivazione che si contesta né le ragioni giuridiche o logiche per cui sarebbe errata. Si tratta di una doglianza che non permette alla Corte di valutare nel merito la questione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17298 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che la doglianza comune ad entrambi i ricorsi, con la quale si prospetta violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato rinvio dell’udienza del 12 giugno 2023 per consentire al difensore di munirsi di procura speciale per potere richiedere la sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondata: la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto superfluo il rinvio in considerazione del fatto che le modalità del fatto ed i precedenti penali da cui sono gravati gli imputati non consenl:ivano di procedere alla richiesta sostituzione della pena (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), deliberazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che l’ulteriore censura con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche è generica ed aspecifica. I ricorsi sono privi di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. Deve essere, inoltre, rimarcato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3) così dando seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De NOME, Rv. 281590);
considerato, infine, che la censura con cui il solo COGNOME lamenta carenza di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell’imputato, è priva di specificità poiché è meramente riproduttiva di generiche questioni in punto di ricostruzione del fatto già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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