Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano solidi e pertinenti. Un ricorso basato su argomentazioni deboli o non consentite dalla legge rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze negative per chi lo propone. È quanto accaduto in un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13427/2024, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per evasione, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Il principale motivo di doglianza si basava su due punti collegati: la presunta esistenza di un vizio parziale o totale di mente e la conseguente richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale per accertare tale condizione. In sostanza, la difesa sosteneva che lo stato mentale dell’imputato non fosse stato adeguatamente valutato nei precedenti gradi di giudizio e che fosse necessario un nuovo esame delle prove.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha concluso per la palese infondatezza del motivo presentato. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione significa che i giudici supremi non sono entrati nel merito della questione (ovvero, non hanno discusso se l’imputato avesse o meno un vizio di mente), poiché hanno ritenuto che il ricorso stesso mancasse dei presupposti minimi per essere esaminato. La condanna della Corte d’Appello è diventata così definitiva. Oltre a ciò, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Infondato
La Corte ha spiegato in modo chiaro e sintetico le ragioni della sua decisione. Il fulcro della motivazione risiede nel fatto che la Corte d’Appello aveva già affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa in modo logico, coerente e puntuale.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano:
1. Escluso il vizio di mente: Sulla base dell’intero impianto probatorio raccolto durante il processo, la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la presenza di un’infermità mentale, sia parziale che totale, al momento dei fatti.
2. Rigettato la rinnovazione dell’istruttoria: La Corte d’Appello aveva fornito valide ragioni per cui non era necessario procedere a una nuova fase di raccolta prove, ritenendo quelle già acquisite sufficienti e complete per decidere.
La Cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso non facesse altro che riproporre una critica alla valutazione dei fatti già correttamente operata dai giudici di merito, una censura che non è consentita in sede di legittimità. Il ricorso era, in conclusione, “manifestamente infondato”.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, ribadisce che il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Non si possono semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte, sperando in una diversa valutazione dei fatti.
In secondo luogo, evidenzia le conseguenze negative di un ricorso inammissibile. Oltre a non ottenere il risultato sperato, il ricorrente subisce una condanna economica che serve anche da deterrente contro la presentazione di impugnazioni puramente dilatorie o pretestuose. Per affrontare con successo un processo penale, è quindi cruciale basare la propria strategia difensiva su argomenti giuridicamente solidi e pertinenti al grado di giudizio in cui ci si trova.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ha ritenuto il motivo di appello ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per escludere il vizio di mente dell’imputato e per non rinnovare l’istruttoria, rendendo la censura proposta in Cassazione priva di fondamento.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come l’esistenza di un vizio di mente?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti, ma solo controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o violazioni di legge. Nel caso specifico, la motivazione è stata giudicata adeguata.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla circostanza che dal complessivo impianto probatorio non era emerso alcun vizio parziale o totale di mente; dall’altra parte, alle ragioni che non rendevano necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (cfr. pagg. 7 e della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024