Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREGHENELLA COGNOME NOME NOME a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME ribaditi nella memoria – tardiva-, con i quali si contesta la mancata applicazione dell’art. bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. p la mancata sostituzione della pena detentiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione;
considerato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per le mo del fatto, violente e ripetute, dirette sia nei confronti di cose che dei pubblici intervenuti, sia per precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitua ostativa al riconoscimento della minima offensività del fatto;
ritenuto che anche per le attenuanti è stata resa corretta motivazione, rilevando il val non insignificante dei beni danneggiati e la circostanza che la riparazione del danno non foss avvenuta per intero prima dell’inizio del giudizio, quindi, prima dell’apertura del dibattim come previsto dalla norma;
rilevato che anche il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detenti giustificato dalla prognosi negativa formulata, fondata sia sulle modalità del fatto e l’int del dolo espressa, sia sulla personalità dell’imputata, inaffidabile quanto al rispetto prescrizioni imposte; considerato infatti, che in tema di pene sostitutive di pene detentive b il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 15 vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’ cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato d legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 6, n. 40433 de 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 5agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore COGNOME