Ricorso Inammissibile: Quando le Censure sono Mere Ripetizioni
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile quando i motivi proposti non fanno altro che ripresentare questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, la Suprema Corte ha confermato la condanna, rigettando le doglianze relative alla mancata applicazione di benefici di legge e attenuanti, poiché le argomentazioni della difesa erano prive di novità e fondate su censure già adeguatamente motivate dalla Corte d’Appello.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello per reati caratterizzati da violenza contro cose e pubblici ufficiali. La difesa presentava ricorso per cassazione lamentando tre principali aspetti: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento delle attenuanti comuni (tra cui quella del risarcimento del danno) e, infine, la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui non è possibile presentare in sede di legittimità le stesse identiche censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d’appello. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ogni punto contestato.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato di minima offensività. La Corte ha invece confermato la valutazione del giudice di merito, il quale aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di due elementi cruciali:
1. Le modalità del fatto: Le azioni sono state giudicate violente e ripetute, dirette non solo contro oggetti ma anche contro pubblici ufficiali.
2. L’abitualità: Una precedente condanna per fatti analoghi è stata interpretata come un indice di abitualità nel commettere reati, una condizione che osta per legge al riconoscimento della particolare tenuità.
Il Diniego delle Attenuanti
Anche la richiesta di concessione delle attenuanti è stata respinta. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d’appello, che aveva negato le attenuanti basandosi su:
* Il valore non insignificante dei beni danneggiati.
* La riparazione solo parziale del danno e, soprattutto, avvenuta dopo l’inizio del processo, mentre la norma richiede che il risarcimento sia integrale e avvenga prima dell’apertura del dibattimento per poter beneficiare pienamente dell’attenuante.
Il Rigetto della Richiesta di Pene Sostitutive
Infine, la Cassazione ha convalidato il diniego della sostituzione della pena detentiva. La decisione era basata su una prognosi negativa sulla futura condotta della persona condannata. Tale giudizio era fondato non solo sulle modalità del reato e sull’intensità del dolo, ma anche sulla personalità dell’imputata, ritenuta inaffidabile rispetto alle prescrizioni che una pena sostitutiva comporterebbe. La Corte ha ribadito che, anche alla luce delle recenti riforme (D.Lgs. 150/2022), la valutazione del giudice su questo punto è discrezionale e, se adeguatamente motivata secondo i criteri dell’art. 133 c.p., non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di ricorso inammissibile per reiterazione di censure. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già sconfessate in appello con una motivazione congrua e corretta, senza evidenziare vizi di legge o palesi illogicità, esso viene dichiarato inammissibile. In questo caso, ogni punto sollevato dalla difesa era già stato affrontato e respinto con argomenti logico-giuridici ineccepibili.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere mirato a contestare vizi specifici della sentenza impugnata e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una valutazione completa della personalità dell’imputato e del suo comportamento, sia passato che processuale, ai fini della concessione di benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, le attenuanti o le pene sostitutive. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e corretta, senza introdurre nuovi vizi di legittimità.
Quali sono i motivi per cui non è stata concessa la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa delle modalità violente e ripetute del reato (contro cose e pubblici ufficiali) e per la presenza di una precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitualità del comportamento, ostativa a tale beneficio.
Perché la richiesta di sostituire la pena detentiva con una pena alternativa è stata respinta?
La richiesta è stata respinta sulla base di una prognosi negativa formulata dal giudice. Tale previsione sfavorevole si fondava sulle modalità del fatto, sull’intensità del dolo e sulla personalità dell’imputata, considerata inaffidabile nel rispetto delle prescrizioni imposte da una pena sostitutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRENTO il 28/08/1988
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME ribaditi nella memoria – tardiva-, con i quali si contesta la mancata applicazione dell’art. bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. p la mancata sostituzione della pena detentiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione;
considerato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per le mo del fatto, violente e ripetute, dirette sia nei confronti di cose che dei pubblici intervenuti, sia per precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitua ostativa al riconoscimento della minima offensività del fatto;
ritenuto che anche per le attenuanti è stata resa corretta motivazione, rilevando il val non insignificante dei beni danneggiati e la circostanza che la riparazione del danno non foss avvenuta per intero prima dell’inizio del giudizio, quindi, prima dell’apertura del dibattim come previsto dalla norma;
rilevato che anche il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detenti giustificato dalla prognosi negativa formulata, fondata sia sulle modalità del fatto e l’int del dolo espressa, sia sulla personalità dell’imputata, inaffidabile quanto al rispetto prescrizioni imposte; considerato infatti, che in tema di pene sostitutive di pene detentive b il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 15 vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’ cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato d legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 6, n. 40433 de 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 5agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore COGNOME>