Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivazioni Specifiche in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità delle argomentazioni. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici che non si confrontano con la logica della decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ottenere l’annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre argomenti principali:
1. Sussistenza dello stato di necessità: Il ricorrente sosteneva di aver agito in una situazione che giustificava il suo comportamento, ma la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità. Non è stato sufficiente invocare lo stato di necessità; era necessario dimostrare in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento logico-giuridico, cosa che il ricorrente non ha fatto.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Anche su questo punto, il ricorso è stato giudicato generico. L’imputato si è limitato a censure vaghe, senza entrare nel merito delle valutazioni già effettuate e ben motivate dalla Corte territoriale.
3. Eccessivo rigore della sanzione: Il ricorrente lamentava una pena troppo severa. La Cassazione ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’, evidenziando come la Corte d’Appello avesse già concesso le attenuanti generiche e operato un’importante mitigazione della pena, pur in presenza di una recidiva.
Di fronte a queste carenze, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un pilastro del processo penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è compito della Corte di Cassazione riesaminare i fatti del processo come se fosse un terzo grado di giudizio. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Per questo motivo, un ricorso inammissibile è quello che:
* Non si confronta con la sentenza precedente: Il ricorso deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto le argomentazioni giuridiche e logiche. Limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già respinte in appello, senza criticare specificamente il ragionamento del giudice, equivale a un’impugnazione generica.
Si basa su censure vaghe: Affermare che la pena è ‘eccessiva’ o che una norma è stata ‘erroneamente non applicata’ non è sufficiente. Bisogna spiegare perché* la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, sulla base di elementi concreti e riferimenti normativi precisi.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che ogni motivo di ricorso mancava di questo confronto diretto e specifico, rendendo l’intero atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che richiede precisione chirurgica. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia costruito come una critica puntuale e argomentata alla sentenza di secondo grado. Ogni affermazione deve essere supportata da un’analisi rigorosa che metta in luce le eventuali falle logiche o gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a naufragare prima ancora di arrivare a una discussione nel merito, con conseguente aggravio di spese per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono privi di specificità, si limitano a censure generiche e non si confrontano in modo critico e puntuale con le argomentazioni logiche e giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che l’argomentazione non individua un errore specifico nel ragionamento del giudice precedente, ma si limita a lamentare un risultato sfavorevole o a riproporre tesi difensive già esaminate e respinte, senza spiegare perché la valutazione del giudice d’appello sarebbe errata.
La Corte di Cassazione può riconsiderare l’entità della pena decisa nei gradi precedenti?
La Corte di Cassazione non entra nel merito della quantificazione della pena, a meno che non vi sia un palese errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica. In questo caso, il motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d’Appello aveva già concesso le attenuanti generiche e mitigato la pena, dimostrando una valutazione equilibrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 22/08/1987
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 12765/25 Caliri
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello st necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra c le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione de causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poich si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Cort territoriale (v. p. 4);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo all’eccessivo rigore del trattam sanzionatorìo, è manifestamente infondato, avendo la Corte riconosciuto le attenuanti generiche e, pur mantenendo il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contesta provveduto a una importante mitigazione della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/07/2025