Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze Generiche Portano alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a critiche generiche e infondate. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire perché la forma, in diritto, è anche sostanza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna in primo grado a carico di un imputato per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 336 del codice penale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
Le Motivazioni del Ricorrente e il rischio di un ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su diversi punti, contestando la sentenza d’appello per presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. Nello specifico, le critiche mosse riguardavano:
* Errata qualificazione giuridica del fatto: Si sosteneva che il comportamento dell’imputato non integrasse gli estremi del reato contestato.
* Mancata esclusione della recidiva: Il ricorrente chiedeva che non venisse considerata la sua condizione di recidivo ai fini della determinazione della pena.
* Trattamento sanzionatorio: Si contestava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
* Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Veniva richiesta l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nonostante la varietà delle doglianze, la loro formulazione è stata il punto debole dell’intera strategia difensiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso e li ha giudicati, senza mezzi termini, inammissibili. La decisione si fonda sulla constatazione che le doglianze presentate erano “generiche e manifestamente infondate”. Questo giudizio tecnico significa che le argomentazioni del ricorrente non erano sufficientemente specifiche da mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato si è limitato a riproporre critiche vaghe senza individuare errori concreti nel ragionamento dei giudici d’appello.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da violazioni di legge o da vizi di “manifesta illogicità”. Quando un ricorso non riesce a scalfire la coerenza e la legalità della decisione precedente, risulta inevitabilmente destinato all’inammissibilità. La Corte ha quindi ritenuto superfluo entrare nel merito delle singole questioni, poiché l’appello mancava dei presupposti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori sanzioni per il ricorrente. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità che richiede argomentazioni precise, specifiche e giuridicamente fondate. Le impugnazioni basate su critiche generiche non solo sono inefficaci, ma aggravano anche la posizione economica del condannato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso è privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come nel caso di motivi generici e manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché le lamentele dell’imputato sono state considerate ‘generiche’?
Perché non hanno individuato specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a contestare la decisione in modo vago e non circostanziato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47493 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47493 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME; COGNOME
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 336 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla mancata esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze generiche e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 1-2 provv. innpugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023