Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Stupefacenti
Nel complesso mondo della giustizia penale, non tutti gli appelli raggiungono l’obiettivo sperato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i requisiti di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di motivazioni generiche o manifestamente infondate. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava una condanna per reati legati agli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso
L’appellante ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Contestazione della responsabilità penale: Il ricorrente ha criticato la valutazione del materiale probatorio e il giudizio di condanna, sostenendo che le prove a suo carico non fossero sufficientemente consistenti.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: È stata sollevata la questione della mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i reati di particolare tenuità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in toto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, valutando se il ricorso stesso sia stato formulato in modo corretto secondo le regole processuali. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
le motivazioni
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione, basandosi su due pilastri fondamentali.
Genericità delle Doglianze sulla Responsabilità
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ritenuto le critiche mosse alla sentenza di condanna come “generiche e meramente oppositive”. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato specifici vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), ma si è limitato a riproporre una propria interpretazione dei fatti, cercando di ottenere una nuova valutazione del merito. Questo tipo di doglianza non è ammesso in sede di Cassazione, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi inferiori. La Corte ha richiamato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’appello deve indicare precise violazioni di legge e non può essere una semplice contestazione della decisione.
Infondatezza della Richiesta di Particolare Tenuità del Fatto
Sul secondo punto, la Corte ha definito la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. come “manifestamente infondata”. La decisione si basa su due elementi cruciali emersi nel processo: la “continuata cessione di stupefacenti” e un “precedente specifico”. La natura ripetuta del reato e la presenza di precedenti penali specifici sono state considerate ostative all’applicazione della causa di non punibilità, che è riservata a fatti di reato realmente marginali e commessi da soggetti non dediti a comportamenti illeciti.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione. È indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e giuridicamente fondate, che attacchino la logica giuridica della decisione impugnata e non i fatti del caso. Un ricorso inammissibile non solo si rivela inutile ai fini del processo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. La lezione è chiara: il giudizio di legittimità è una sede per il controllo del diritto, non una terza istanza di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano costituiti da doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto generiche e manifestamente infondate.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “generici”?
Significa che le critiche alla sentenza di condanna non individuavano specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, ma si limitavano a contestare la valutazione delle prove e il giudizio di colpevolezza, cosa che non è permessa nel giudizio di Cassazione.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata perché l’imputato era responsabile di una “continuata cessione di stupefacenti” e aveva un “precedente specifico”, circostanze che impediscono di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il 24/05/1997
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 157 Gattuso
NRG 27267/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
quanto al primo motivo e al secondo motivo sulla responsabilità per il reato sub a), generiche e meramente oppositive quanto alla consistenza del materiale probatorio e al giudizio di condanna, rispetto alla motivazione che non presenta i vizi segnalati (sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027);
in ordine al secondo motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., manifestamente infondate, stante la continuata cessione di stupefacenti e il precedente specifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.