Ricorso inammissibile: quando le contestazioni sui fatti non bastano in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un imputato presenta un appello basato su contestazioni relative alla valutazione dei fatti, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. Non accettando la sentenza, l’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte, contestando sia la valutazione della sua condotta sia il diniego delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’appello dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi legati alla natura del giudizio di legittimità.
Le Doglianze di Fatto e i Limiti del Giudizio
Il primo punto cruciale riguarda la natura dei motivi presentati. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputata non ha contestato un errore nell’applicazione della legge, ma ha tentato di proporre una diversa interpretazione dei fatti e delle prove, un’operazione che non è permessa in Cassazione. La Corte ha specificato che i motivi erano una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione sul Diniego delle Pene Sostitutive
Anche la critica relativa al mancato accesso alle pene sostitutive è stata ritenuta infondata. La Cassazione ha confermato che la decisione della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione logica e sufficiente. Il diniego si basava sulla gravità del reato e su una valutazione negativa della personalità dell’imputata, elementi che hanno portato il giudice a ritenere le pene alternative inadatte a svolgere una funzione rieducativa e di prevenzione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero generici e non consentiti in sede di legittimità. Essi si limitavano ad affermare l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello senza però argomentare in modo critico e specifico. La valutazione della Corte d’Appello, che aveva univocamente dimostrato la destinazione allo spaccio delle sostanze detenute, è stata considerata logica e non censurabile. Di conseguenza, non potendo riesaminare il merito della vicenda, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante promemoria: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti di una causa. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce quasi sempre in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a presentare mere ‘doglianze in punto di fatto’, cioè contestazioni sulla ricostruzione dei fatti già valutati dai giudici, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge, oppure quando è manifestamente infondato.
Perché la Corte ha confermato il diniego delle pene sostitutive?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione del giudice di merito era basata su una motivazione sufficiente e non illogica, incentrata sulla gravità del fatto e su un giudizio negativo sulla personalità dell’imputata, elementi che rendevano la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza che stava impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dalla ricorrente e idonee a configurare il suo concorso nell’attività illecita (pag. 7 e ss. della sentenza impugnata);
Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. è retto da argomentazioni non censurabili essendo incentrato, sulla base dell’apprezzamento della gravità del fatto e del negativo giudizio sulla personalità dell’imputata, sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale. IL diniego, dunque, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024
Il Consigliere estensore