Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile presentare un ricorso inammissibile basato su una semplice rilettura delle prove già valutate nei precedenti gradi di giudizio. Il caso in esame riguardava una condanna per furto aggravato di energia elettrica, confermata sia in primo grado che in appello.
I Fatti del Processo
L’imputata era stata giudicata responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La sua colpevolezza era stata accertata dal giudice di primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello. Non rassegnata alla decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione delle norme processuali e vizi di motivazione. In sostanza, si contestava la valutazione del quadro probatorio e si asseriva la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non costituivano valide censure di legittimità, bensì mere “doglianze in punto di fatto”. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ricorso Inammissibile per Reiterazione dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove e ricostruire i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i Supremi Giudici hanno osservato che le argomentazioni della ricorrente erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La difesa, infatti, non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente proposto una diversa interpretazione delle prove. Questo tipo di critica, che attiene alla valutazione dei fatti, non è consentito in sede di legittimità. La Corte d’Appello, come sottolineato nell’ordinanza, aveva già spiegato in modo esaustivo le ragioni a fondamento della responsabilità penale dell’imputata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione legalmente riconosciuti, e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori giuridici, evitando di riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte. Per i cittadini, la decisione chiarisce che il ruolo della Cassazione è quello di garante della legge, non di un ulteriore giudice dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano semplici doglianze sui fatti e sulla valutazione delle prove, che replicavano quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa si intende quando si dice che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è rivalutare le prove o accertare nuovamente come si sono svolti i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi di giudizio precedenti (primo grado e appello) abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica alla loro decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e alla carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugNOME, in cui la Corte esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità dell’imputata. Cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente