Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il 28/06/1972
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e
vizi motivazionali in relazione gali artt. 624, 648 e 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di
inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi dipende dalla mancante
correlazione tra la complessità delle ragioni espresse nella motivazione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, risolvendosi nella pedissequa reiterazione
di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,
Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, COGNOME,
Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01), le doglianze difensive dell’appello (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull’elemento soggettivo e sul coinvolgimento nel reato presupposto, alla luce dell’inattendibilità delle dichiarazioni sull’origine del possesso, del numero dei beni e della negativa personalità del reo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
osservato, altresì, che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025.