Ricorso Inammissibile e Prescrizione: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando un ricorso inammissibile viene presentato davanti alla Corte di Cassazione, quali sono le reali conseguenze per il condannato? Una recente ordinanza della Suprema Corte offre spunti fondamentali, in particolare riguardo al rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato. Il caso analizzato riguarda un imprenditore condannato per aver creato una complessa rete di società al fine di commettere illeciti tributari.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in appello per aver posto in essere una serie di operazioni societarie fraudolente. Nello specifico, l’imputato apriva e chiudeva rapidamente diverse società, tutte con la stessa ragione sociale, con l’obiettivo di generare confusione contabile, amministrativa e finanziaria. Questa strategia, secondo i giudici di merito, era funzionale alla commissione di illeciti tributari, come poi confermato da fatti non contestati.
Contro la sentenza di condanna, l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione basato su tre motivi distinti: un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità penale, l’intervenuta prescrizione del reato e un’errata determinazione della pena.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti e tre i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Il dolo specifico e la censura fattuale
Il primo motivo, con cui si contestava la sussistenza della responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre censure di fatto, già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico, ovvero l’intenzione mirata a creare confusione per evadere le imposte, desumendola logicamente dal comportamento dell’imputato.
Prescrizione e ricorso inammissibile: il punto cruciale
Il secondo motivo è il più interessante dal punto di vista giuridico. Il ricorrente sosteneva che il reato si fosse prescritto pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza d’appello. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, preclude al giudice la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente alla sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso ‘temerario’ non può essere utilizzato come strumento per guadagnare tempo e sperare nella prescrizione.
La determinazione della pena
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto inammissibile. La Corte d’Appello aveva inflitto una pena di un anno di reclusione, definendola “equa”. La Cassazione ha sottolineato che, quando la sanzione è inferiore al medio edittale (il punto intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge), una motivazione sintetica che la definisce equa è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dal codice.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. L’istituto dell’inammissibilità serve a filtrare i ricorsi, evitando che la Corte di Cassazione sia oberata da impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico. La logica sottostante è che un ricorso manifestamente infondato è processualmente ‘inesistente’ ai fini della valutazione di eventi successivi alla decisione impugnata. Se così non fosse, si incentiverebbe la presentazione di ricorsi pretestuosi al solo scopo di far maturare i termini di prescrizione, vanificando l’efficacia della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strategia di presentare un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma anche controproducente. L’esito non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro. La decisione rappresenta un monito per chi intende impugnare una sentenza: i motivi devono essere solidi e basati su questioni di diritto, non su una sterile riproposizione di argomentazioni fattuali già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa rende un ricorso per cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio perché ripropone questioni di merito già decise, si basa su censure fattuali o solleva questioni giuridiche prive di qualsiasi fondamento.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, un ricorso inammissibile consente di far valere la prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non instaura un valido rapporto di impugnazione. Pertanto, preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato maturata dopo la data della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, il cui importo viene stabilito dal giudice, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3405 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3405 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduc violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità, è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità man avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza del dolo specifico, posto che l’imputato ap e chiudeva le società, tutte aventi la medesima ragione sociale, in tempi rapidi, ciò che è ritenuto indicativo, in maniera non implausibile sul piano logico, della volontà di crear confusione contabile, amministrativa e finanziaria funzionale alla commissione di ille tributaria, come confermato dalla realizzazione dei fatti di cui ai capi 10) e 11), non ogge contestazione;
rilevato che il secondo motivo, che eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, i reato si è prescritto il 29 aprile 2025, ossia dopo la deliberazione della sentenza impugna avvenuta 1117 aprile 2025, dovendosi ribadire che l’inammissibilità del ricorso per cassazio dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, come nella specie, non consente il formarsi un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rileva prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266);
rilevato che il terzo motivo, che censura la determinazione della pena base, è inammissibil avendo la Corte di merito stimata “equa” la pena di un anno di reclusione – di poco superio al minino, fissato in sei mesi, e di gran lunga inferiore al massimo, pari a cinque a locuzione che, in casi del genere, in cui la sanzione è inferiore al medio edittale, sodd prescritto onere motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.