Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26874 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26874 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di furto aggravato;
che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione agli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/ o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, comunque, non tiene conto della natura del rito prescelto e della conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla minore;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’invocata qualificazione del fatto nella forma tentata è inammissibile in quanto, alla luce dell’incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata, risulta proposto per la prima volta solo in questa sede e, comunque, è manifestamente infondato, alla luce della chiara ricostruzione dei fatti ivi riportata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo GLYPH di ricorso, con il quale la GLYPH ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (si veda pag.3 della sentenza impugnata)
che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che l’inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che “la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall’articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito ‘sostanziale’ ma che, ciò nondimeno, produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 maggio 2023
Il Consigliere estenspre
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