Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione e le Spese della Parte Civile
Quando un ricorso in appello viene presentato senza solide basi legali, le conseguenze possono essere severe. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando non solo le sanzioni per l’imputato ma anche importanti principi sul ruolo della parte civile nel giudizio di legittimità. L’analisi di questa ordinanza ci permette di comprendere meglio i rischi di un’impugnazione temeraria e i confini dell’intervento della vittima del reato in questa fase processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta violazione di legge per la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante prevista dal codice penale all’articolo 648, quarto comma.
Nel procedimento si era costituita anche la parte civile, ovvero la persona danneggiata dal reato, la quale, tramite il proprio difensore, aveva richiesto la conferma della responsabilità dell’imputato e la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in almeno 10.000 euro, oltre a una provvisionale e al rimborso delle spese legali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Inoltre, la Corte ha rigettato la richiesta della parte civile di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per questa fase del giudizio, fornendo una motivazione dettagliata e di grande interesse giuridico.
Le Motivazioni: Il Ricorso Manifestamente Infondato e il Ruolo della Parte Civile
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali: la palese infondatezza del motivo di ricorso e la corretta interpretazione del ruolo e dei diritti della parte civile nel giudizio di Cassazione.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione di inammissibilità risiede nel fatto che l’unico motivo presentato era manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logicamente corretta per giustificare il diniego della circostanza attenuante. I giudici di secondo grado avevano applicato correttamente i principi consolidati della giurisprudenza. Pertanto, il tentativo di rimettere in discussione tale punto davanti alla Cassazione è stato ritenuto privo di qualsiasi fondamento, giustificando una declaratoria di inammissibilità che impedisce l’esame nel merito della questione.
I Limiti alla Partecipazione della Parte Civile
Un aspetto particolarmente rilevante dell’ordinanza riguarda la posizione della parte civile. La Corte ha spiegato perché la sua richiesta di rifusione delle spese legali non potesse essere accolta, basandosi su due principi consolidati e richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite:
1. Oggetto del Ricorso: La parte civile non ha legittimazione a intervenire e contraddire nel giudizio di legittimità quando l’oggetto dell’impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio (cioè la pena) e non la dichiarazione di colpevolezza. In questo caso, il ricorso verteva solo su un’attenuante, senza contestare la responsabilità penale, quindi gli interessi risarcitori della parte civile non erano direttamente in discussione.
2. Contributo alla Decisione: In ogni caso, la Corte ha sottolineato che la parte civile non aveva fornito alcun utile contributo al processo decisionale. La sua difesa si era limitata a chiedere la conferma della sentenza precedente, senza contrastare in modo specifico e argomentato il motivo di ricorso dell’imputato. Questa passività processuale non giustifica il diritto al rimborso delle spese.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato non è un’azione priva di conseguenze: comporta costi processuali e sanzioni pecuniarie per chi lo propone. In secondo luogo, chiarisce con efficacia i confini della partecipazione della parte civile nel giudizio di legittimità: il suo intervento è giustificato solo quando si discute della responsabilità penale, e deve comunque apportare un contributo attivo e rilevante alla discussione giuridica. La decisione serve quindi da monito contro le impugnazioni pretestuose e da guida per una corretta gestione degli interessi civilistici nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e giuridicamente corretta per negare la circostanza attenuante richiesta, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Per quale motivo la richiesta di rimborso delle spese legali della parte civile è stata respinta?
La richiesta è stata respinta per due ragioni: primo, perché l’oggetto del ricorso era limitato al trattamento sanzionatorio e non alla responsabilità dell’imputato; secondo, perché la parte civile non ha fornito alcun utile contributo alla decisione, limitandosi a chiedere una conferma della sentenza precedente senza argomentare contro il motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 878 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Albano Laziale il 04/02/1976
avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore della parte civile COGNOME NOMECOGNOME il quale ha concluso chiedendo che l’imputato venga: «dichiara responsabile dei reati ascrittigli»; condannato al risarcimento dei danni in favore del COGNOME «nella misura di almeno C 10.000,00», «in ogni caso concedendo una provvisionale di almeno C 5.000,00»; condannato alla rifusione delle spese del giudizio, come da allegata nota;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della fattispecie attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., in favore dell’odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione offerta in ordine a tale diniego da parte della Corte territoriale (sì vedano, in particolare, le pagg. 8-9 dell’impugnata sentenza), che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che il Collegio ritiene dì rigettare la richiesta della parte civile NOME COGNOME di condannare l’imputato alla rifusione delle spese processuali riferi alla fase di legittimità in favore di detta parte civile in quanto questa: 1) legittimata a contraddire nel giudizio di legittimità quando questo abbia oggetto, come nel caso in esame, esclusivamente il trattamento sanzionatorio; 2) in ogni caso, non ha comunque fornito alcun utile contributo alla decision giacché si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, compresa la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, senza contrasta specificamente il motivo di ricorso proposto dall’imputato (Sez. U, n. 877 de 14/07/2022, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.