Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45937 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 14 febbraio 2024 confermava l’assoluzione di COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 660 cod pen contestato come commesso in danno di COGNOME NOME.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso la parte civile COGNOME NOME lamentando con un unico motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La ricorrente riteneva che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento, la condotta tenuta da COGNOME ai danni della COGNOME integrasse il contestato reato, avendo arrecato molestia o/o disturbo alla persona offesa, ciò in ragione anche della particolare condizione di fragilità in cui versava la vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente ripropone nel giudizio di legittimità le medesime ragioni di doglianza proposte in appello e superate dall’impugnata sentenza che ne ha dato conto.
Pertanto, il motivo di ricorso si appalesa del tutto aspecifico poiché non si raffronta con le argomentazioni censurate che tali doglianze hanno affrontato e risolto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024