Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione si Ferma in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata in cui si contesta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue dirette conseguenze, sia per il ricorrente che per la parte civile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Catania. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare riguardo al riconoscimento di una circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n. 1 del codice penale, ovvero l’aver agito per motivi abietti o futili. Secondo il ricorrente, le motivazioni della Corte territoriale su questo punto non erano sufficienti a giustificare l’aggravante.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha concluso per la sua manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, illustrato in modo completo e logico le ragioni che sostenevano la presenza dell’aggravante. Erano stati chiaramente descritti i sentimenti di astio e vendetta, le condotte devianti dell’imputato e la sua ostinazione nel rifiutare le decisioni della persona offesa. Questi elementi, secondo la Corte, configuravano un ‘movente spregevole ed esecrabile’, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Il ricorso dell’imputato, al contrario, è stato giudicato generico, in quanto non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una critica non pertinente. Questa carenza ha portato direttamente alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Posizione della Parte Civile e i Termini Processuali
Un altro aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile. La Cassazione ha dichiarato anche questa richiesta inammissibile. La Corte ha infatti richiamato un proprio precedente (sentenza n. 7852/2020), secondo cui, nei procedimenti in camera di consiglio, la richiesta di liquidazione delle spese deve essere contenuta in una memoria depositata entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza. Poiché la parte civile non ha rispettato tale termine, la sua richiesta non è stata presa in considerazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile risiede nella sua genericità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici nella motivazione. In questo caso, il ricorso non ha assolto a tale funzione.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando ipotesi di esonero, lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale in Cassazione.
1. La specificità dei motivi di ricorso: Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario articolare censure precise che mettano in discussione la legittimità della decisione. Un ricorso vago è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
2. Le conseguenze economiche: La dichiarazione di inammissibilità non è priva di effetti. Comporta l’automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questo serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Infine, la pronuncia offre un importante monito anche per le parti civili, sottolineando la perentorietà dei termini per la presentazione delle richieste di liquidazione delle spese, a pena di inammissibilità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono cause di esclusione, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le sue motivazioni erano generiche e non contestavano in modo specifico e pertinente le argomentazioni ben illustrate dalla Corte d’Appello riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante.
La parte civile può sempre ottenere il rimborso delle spese legali in Cassazione?
No. Nel procedimento in camera di consiglio, la richiesta della parte civile per la liquidazione delle spese è inammissibile se viene presentata tramite una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima della data dell’udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SIRACUSA il 01/07/1985
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Catania confermava parzialmente la decisione
impugnata, con cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 424 e 61 n. cod. pen., rideterminando la pena inflitta in anni uno e
mesi quattro di reclusione;
Viste la comparsa conclusionale e la nota spese depositate dalla parte civile solo in data 02/05/2025;
Ritenuto che il motivo con il quale si lamenta la mancata applicazione della messa alla prova non si confronta con l’ampia motivazione della sentenza
impugnata, che non si limita a valutare l’incongruità della somma offerta a titolo di risarcimento ma evidenzia sotto diversi altri profili, sui quali il ricorrente nul
deduce, l’insussistenza dei presupposti di rneritevolezza in capo all’imputato (cfr.
par. 5.2 e 5.3 alle pagg. 4 e 5 della decisione della Corte catanese);
che è del tutto generico il motivo che lamenta la mancanza di motivazione riguardo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen.; la Corte catanese ha illustrato compiutamente le ragioni di astio e di vendetta, le correlate devianze comportamentali dell’imputato e l’ostinazione nel rifiuto rispetto alle decisioni della persona offesa e congruamente le ha ricondotte ad un movente spregevole ed esecrabile;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
che «nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza» (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 – 01) e che pertanto non possono essere prese in considerazione le conclusioni della parte civile e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual· e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle -“A ammende. Nulla GLYPH e spese925Age P(vint eiviUt.
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