Opposizione Archiviazione Stalking: La Vittima Vince, il Giudice Ordina il Processo
L’istituto dell’opposizione archiviazione stalking rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della persona offesa. Quando il Pubblico Ministero ritiene che non vi siano elementi sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio e chiede di chiudere il caso, la vittima può opporsi e chiedere al giudice di valutare diversamente gli atti. Un’ordinanza recente del Giudice per le Indagini Preliminari dimostra l’efficacia di questo strumento, ribaltando la richiesta del PM e ordinando di procedere con l’imputazione.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso in esame riguarda una donna che aveva denunciato un uomo per il reato di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis del codice penale. La persona offesa lamentava di essere vittima di una serie di condotte moleste e intrusive, tra cui:
* Telefonate e messaggi insistenti e continui a ogni ora del giorno e della notte.
* Appostamenti e pedinamenti presso il suo luogo di lavoro e la sua abitazione.
* Condotte volte a screditarla e a interferire con la sua vita privata e professionale.
Questi comportamenti, protratti nel tempo, avevano generato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita per il timore di incontrare il suo persecutore. Nonostante il quadro probatorio delineato dalla denuncia, il Pubblico Ministero aveva avanzato richiesta di archiviazione, ritenendo gli elementi non sufficienti a sostenere un’accusa in un futuro processo.
La Decisione del GIP sull’Opposizione Archiviazione Stalking
A seguito della richiesta del PM, la persona offesa ha tempestivamente presentato un atto di opposizione, chiedendo al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di non archiviare il procedimento. All’udienza camerale, il GIP ha ascoltato le argomentazioni delle parti e ha proceduto a una valutazione autonoma del materiale investigativo.
Contrariamente alla posizione della Procura, il giudice ha accolto pienamente l’opposizione della vittima. Ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero, al contrario, idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Di conseguenza, ha respinto la richiesta di archiviazione e, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato entro un termine di dieci giorni.
Il Ruolo Cruciale della Persona Offesa
Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo attivo della persona offesa nel procedimento penale. L’opposizione non è una mera formalità, ma un diritto concreto che permette di sottoporre a un controllo giurisdizionale la valutazione, talvolta prudente, del Pubblico Ministero. Senza l’iniziativa della vittima, il caso sarebbe stato chiuso definitivamente, lasciando impunite le condotte persecutorie.
Le Motivazioni della Decisione
Il GIP ha fondato la sua decisione su una valutazione approfondita delle prove. In primo luogo, ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla persona offesa pienamente credibili e dettagliate. La vittima ha fornito un resoconto preciso e coerente delle vessazioni subite, descrivendo l’impatto devastante che queste hanno avuto sulla sua stabilità psicologica e sulla sua libertà personale.
In secondo luogo, il giudice ha evidenziato come le condotte descritte integrassero pienamente gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori. La reiterazione delle molestie, la loro natura invasiva e la capacità di provocare uno degli eventi previsti dalla norma (in questo caso, un grave stato d’ansia e la modifica delle abitudini di vita) sono stati considerati provati a un livello sufficiente per un rinvio a giudizio. Il GIP ha concluso che la prognosi di un futuro dibattimento non era affatto sfavorevole e che, pertanto, negare alla vittima la possibilità di un processo sarebbe stata una violazione dei suoi diritti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento offre importanti spunti di riflessione. Dimostra che il sistema giudiziario prevede meccanismi efficaci per superare una richiesta di archiviazione che la vittima ritiene ingiusta. Per chi subisce reati come lo stalking, è fondamentale essere consapevoli del proprio diritto di opporsi e di far sentire la propria voce davanti a un giudice terzo. Questa decisione riafferma un principio cardine: la valutazione sulla fondatezza dell’accusa spetta, in ultima istanza, al giudice, e l’opposizione è lo strumento principe per attivare questo controllo, garantendo che nessun caso meritevole di approfondimento venga chiuso prematuramente.
Cosa succede se il Pubblico Ministero chiede l’archiviazione di una denuncia per stalking?
La persona offesa può presentare un atto di opposizione. Se il giudice (GIP) accoglie tale opposizione, può ordinare al PM di svolgere ulteriori indagini o, come in questo caso, di formulare l’imputazione per dare inizio al processo, ritenendo le prove già sufficienti.
Quali elementi sono necessari perché il giudice accolga un’opposizione all’archiviazione per stalking?
Il giudice deve ritenere che gli elementi raccolti non siano palesemente insufficienti o inadatti a sostenere un’accusa in giudizio. In questa vicenda, la credibilità delle dichiarazioni della vittima e la descrizione di condotte persecutorie ripetute, che hanno causato ansia e un cambiamento delle abitudini di vita, sono state considerate sufficienti.
Il giudice è vincolato dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero?
No, il giudice non è vincolato. A seguito dell’opposizione, si tiene un’udienza in cui il giudice, sentite le parti, decide in autonomia. Può disporre l’archiviazione, ordinare nuove indagini oppure, come stabilito in questa ordinanza, obbligare il PM a formulare l’imputazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 19/10/1987
avverso la sentenza del 30/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA
‘dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che, con unico motivo, il difensore di NOME censura
Ritenuto l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto e
sulla determinazione della pena;
che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile
Considerato in quanto esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell’art. 448,
comma
2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di
applicazione della pena;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.