Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi non solo porti al rigetto, ma anche a significative sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che affrontino criticamente e in modo puntuale la decisione contestata, anziché limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già esaminati.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato, tramite il suo legale, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla massima istanza giurisdizionale italiana. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della sentenza precedente, basandosi su una serie di motivi che, tuttavia, sono stati oggetto di un’attenta valutazione da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha concluso per la sua totale inammissibilità. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. Questa scelta è stata determinata dalla natura dei motivi presentati dal ricorrente.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come “generici e meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e motivatamente disattese nel grado precedente. La Cassazione ha evidenziato come un’impugnazione, per essere ammissibile, debba contenere una critica mirata e puntuale della decisione che si contesta, individuando gli specifici errori di diritto o di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse difese è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso inammissibile perché generico non assolve a questa funzione. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente non si confrontassero in modo critico con le argomentazioni della Corte d’Appello, mancando così di specificità.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è duplice. In primo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e di notevole impatto, la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria si basa sul principio, richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, secondo cui chi propone un ricorso palesemente inammissibile è ritenuto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Si tratta di una misura volta a disincentivare impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per tutti gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso e non una semplice riproposizione di doglianze precedenti. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo processuali, con la conferma della sentenza impugnata, ma anche economiche, con sanzioni che possono essere significative. La decisione serve da deterrente contro la presentazione di appelli superficiali, spingendo le parti a una valutazione più attenta e critica prima di adire la Suprema Corte. È un richiamo alla responsabilità e alla professionalità, elementi essenziali per garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario e per evitare di intasare la giustizia con impugnazioni prive di reale spessore giuridico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se risulta generico, ovvero se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza individuare specifici errori di diritto o di motivazione nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È sempre prevista una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
Sì, la sanzione pecuniaria viene applicata poiché si presume che il ricorrente sia in colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186 del 2000), a meno che non si possa escludere ogni profilo di colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42949 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto COGNOME il COGNOME ricorso COGNOME proposto COGNOME nell’interesse COGNOME di COGNOME NOME COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici Giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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