Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Conseguenze di un Appello Infondato
Presentare un appello in Cassazione è un diritto fondamentale, ma non è privo di rischi. Un ricorso inammissibile, ovvero basato su motivi manifestamente infondati, non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui i giudici valutano tali ricorsi e le sanzioni applicabili.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso per Cassazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello per reati di tentato furto aggravato e oltraggio. Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero spiegato adeguatamente perché gli era stata inflitta quella specifica pena.
Il Ricorso Inammissibile e la Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il motivo di appello, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione congrua e logica, rispettando pienamente i parametri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale.
La Valutazione del Trattamento Sanzionatorio
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato tenendo conto di vari elementi, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva chiaramente indicato gli elementi su cui aveva basato la sua decisione.
I Precedenti Penali come Fattore Decisivo
Un fattore considerato preponderante dalla Corte d’Appello era la presenza di precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. La Cassazione ha ribadito che il richiamo ai precedenti penali costituisce una motivazione sufficiente a giustificare la misura della pena inflitta, rendendo l’appello sul punto del tutto pretestuoso.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede sanzioni precise per chi intasa il sistema giudiziario con impugnazioni evidentemente prive di fondamento.
La Condanna alle Spese Processuali
La prima conseguenza, inevitabile, è la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese relative al procedimento di Cassazione. Si tratta di un onere che grava su chi ha perso l’impugnazione.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dalla “colpa” del ricorrente nell’aver proposto un appello palesemente destinato al fallimento. La Corte ha ritenuto evidente l’inammissibilità dell’impugnazione, attivando così un meccanismo sanzionatorio che mira a scoraggiare ricorsi dilatori o pretestuosi.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio consolidato: il controllo di legittimità sulla motivazione della pena è limitato alla verifica della sua esistenza, logicità e coerenza. Non è compito della Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, specialmente quando quest’ultimo ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo corretto, ancorando la decisione a elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto adeguata, poiché faceva riferimento a criteri legali (art. 133 c.p.) e a dati fattuali (i precedenti specifici), rendendo il vizio di motivazione denunciato del tutto insussistente.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un importante principio di procedura penale: un ricorso inammissibile non è una mera sconfitta processuale, ma un atto che comporta precise responsabilità economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. Gli avvocati e i loro assistiti devono quindi valutare con estrema attenzione la fondatezza dei motivi di ricorso, per evitare non solo una prevedibile declaratoria di inammissibilità, ma anche le pesanti conseguenze economiche che ne derivano.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato manifestamente infondato?
Un ricorso è manifestamente infondato quando i motivi presentati sono palesemente inconsistenti o pretestuosi. Nel caso specifico, contestare la motivazione sulla pena quando il giudice ha logicamente fatto riferimento a elementi previsti dalla legge, come i precedenti penali dell’imputato, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze automatiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende?
La Corte ha ravvisato una colpa nel ricorrente a causa dell’evidente inammissibilità della sua impugnazione. Ha quindi determinato in via equitativa una somma di 3.000 euro come sanzione per aver promosso un ricorso privo di serie prospettive di accoglimento, in linea con la giurisprudenza che mira a sanzionare l’abuso del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11652/2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2 e 81, cpv. e 341 bis cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivazione ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del pot discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell’imputato;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.