Ricorso Inammissibile: Quando un Appello Generico Costa Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato deve rispettare requisiti stringenti. Un ricorso inammissibile, ovvero redatto in modo generico e senza argomentazioni specifiche, non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente la pena per un imputato, aveva confermato la condanna per entrambi i soggetti coinvolti in relazione a violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), specificamente per fatti di lieve entità.
Contro questa decisione, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi presentati totalmente inammissibili. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa degli atti di appello: essi erano privi delle necessarie ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
I ricorrenti, infatti, non hanno mosso alcuna critica concreta e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, ma si sono limitati a riaffermare in modo generico l’insussistenza degli elementi di prova e la mancanza di motivazione, senza spiegare dove e perché la Corte di merito avesse sbagliato. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione sul consolidato principio della “specificità estrinseca” dei motivi di ricorso, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016). Questo principio impone a chi impugna una sentenza di non limitarsi a una critica generica, ma di confrontarsi analiticamente con le argomentazioni del giudice precedente. È necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e per quali ragioni giuridiche.
Affermare semplicemente che “le prove non sussistono” o che “la motivazione è carente” senza un’analisi dettagliata del provvedimento impugnato, si traduce in un motivo di ricorso astratto e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni: le Pesanti Conseguenze Economiche
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Poiché non sono emersi elementi per escludere una colpa dei ricorrenti nel presentare un appello palesemente infondato, la Corte li ha condannati in solido a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, non è un’formalità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma si trasforma in un costo concreto, sottolineando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che formuli impugnazioni precise, argomentate e fondate su solide basi giuridiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era generico, privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto, e non conteneva una critica concreta e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un ricorso difetta di ‘specificità estrinseca’?
Significa che l’atto di appello non identifica chiaramente le parti della sentenza che si contestano e le precise ragioni giuridiche della critica, limitandosi a lamentele astratte e generali.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati a pagare sia le spese processuali sia una somma aggiuntiva di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del proponente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a GIULIANOVA il 01/06/1979 NOME nato a GIULIANOVA il 13/03/1981
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
– La Corte d’appello di L’Aquila, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, e per l’effetto a ridotto la pena inflitta a COGNOME Claudio in relazione alla violazione di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha confermato la sentenza di condanna di COGNOME NOME in relazione a plurime violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
– Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
– I ricorsi sono inammissibili, perché privi delle ragioni di fatto e di dirit che sorreggono la richiesta. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l’insussistenza degli elementi di prova e la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità. Si tratta di un motivo che difetta di specificit estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, COGNOME, Rv 268822) e come tale inammissibile.
– I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
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