Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione vaga e non motivata non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi la propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come un ricorso inammissibile venga gestito e delle sanzioni che ne derivano, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica ben argomentata.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il ricorso si basava su un unico motivo, che però è stato giudicato dalla Suprema Corte come affetto da “genericità assoluta”. In pratica, il ricorrente si era lamentato della decisione dei giudici di merito riguardo due aspetti principali: il trattamento sanzionatorio applicato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, nel suo atto di ricorso, non aveva fornito alcuna spiegazione specifica sulle ragioni per cui la sentenza d’appello sarebbe stata viziata nella sua motivazione. Si è limitato a contestare la decisione senza argomentare nel dettaglio i presunti errori.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, analizzando l’atto, ha rilevato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, motivato in modo congruo e sufficiente le proprie scelte sia sulla pena inflitta sia sul diniego delle attenuanti. Il ricorso, invece, era completamente privo di argomentazioni concrete che potessero mettere in discussione la logicità o la correttezza del ragionamento dei giudici di secondo grado. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Cassazione procedere a un esame nel merito della questione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è una semplice formalità, ma attiva un meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nel principio fondamentale secondo cui il ricorso per Cassazione non può essere una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole. Deve, invece, individuare con precisione i vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione) che affliggono il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica, limitandosi a contestarne il risultato.
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio obbligo di motivazione. Di fronte a un ricorso così generico, l’unica conclusione possibile era la sua inammissibilità. La condanna accessoria al pagamento della somma di 3000 euro è stata ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate, rappresentando una sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità con un atto palesemente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: l’impugnazione deve essere un atto tecnico, specifico e motivato. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma si traduce in un costo economico certo per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa legale competente, capace di articolare censure precise e pertinenti, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con ricorsi pretestuosi e privi dei requisiti minimi di legge.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come nel caso di un’impugnazione eccessivamente generica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato generico?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non spiegava le ragioni specifiche per cui la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata viziata, limitandosi a contestare la pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti senza argomentare nel dettaglio i presunti errori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33088 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 22/08/1981
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia al trattamento sanzionatorio e sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sui predetti punti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente