Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna Senza Esaminare il Merito
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomentazioni solide e specifiche, capaci di evidenziare vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. Quando ciò non avviene, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, come stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza. Questo articolo analizza un caso emblematico, che offre spunti cruciali sulla differenza tra contestare una decisione e riproporre sterilmente le medesime difese, nonché sulle conseguenze di tale scelta processuale.
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per la violazione, in due distinte occasioni, delle prescrizioni previste dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). La pena inflitta era di otto mesi e venti giorni di reclusione, nonostante la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione, ma l’esito non è stato quello sperato.
Le Ragioni del Ricorso e la Risposta della Corte
Il ricorrente basava il suo appello su due argomenti principali:
1. Insussistenza del reato: Sosteneva che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato contestato, negando la presenza dell’elemento soggettivo (la volontarietà).
2. Errata applicazione della legge: Censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rilevato come tali argomentazioni non fossero altro che una ripetizione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva già spiegato in modo logico e coerente perché le giustificazioni addotte per il ritardo nella presentazione agli uffici di polizia fossero riconducibili a fattori ‘prevenibili e controllabili’ dall’imputato. Di conseguenza, la violazione era stata il frutto di una ‘scelta volontaria’, configurando pienamente il dolo richiesto dalla norma.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato confermato
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese già esaminate nei gradi di merito. Deve, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto altro che reiterare le sue tesi senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente motivato la sua decisione, e il ricorso non ha saputo scalfire la coerenza di quel ragionamento.
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., il ricorso ignorava completamente un punto decisivo menzionato nella sentenza d’appello: la preclusione derivante dall’abitualità della condotta. La norma sulla particolare tenuità del fatto non si applica, infatti, a chi delinque abitualmente, e la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato questa circostanza ostativa. Il silenzio del ricorrente su questo punto ha reso la sua censura manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La prima e più importante è che la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma significativa (tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver intrapreso un’impugnazione infondata. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso efficace deve dialogare con la decisione che contesta, attaccandone le fondamenta logico-giuridiche, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già ritenute infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, non ha presentato nuovi e validi vizi di legittimità.
Come ha valutato la Corte l’elemento soggettivo del reato?
La Corte ha confermato la valutazione del giudice d’appello, secondo cui la violazione commessa era frutto di una scelta volontaria. Le cause del ritardo nella presentazione alla polizia sono state considerate ‘prevenibili e controllabili’ dal ricorrente, integrando così l’elemento soggettivo del reato.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione di tale beneficio è stata esclusa a causa dell’ ‘abitualità’ del comportamento del reo. La legge prevede che la non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applichi ai soggetti che sono considerati delinquenti abituali, e la sentenza impugnata aveva già evidenziato questa preclusione, che il ricorso non ha contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, all pena di mesi otto e venti di reclusione, ritenendolo responsabile del reati, unificati continuazione, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi in Castelvetrano in data 10 luglio 2020 e in data 22 luglio 2020;
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove riliev che negano la configurabilità del reato contestato per entrambe le date, reiterando i rilievi g puntualmente confutati in sede di merito, laddove nella motivazione della sentenza si è ragionevolmente spiegato che vengono asseriti, quali causa del ritardo nella presentazione degli uffici di polizia, fattori prevenibili e controllabili dal ricorrente, sì da risultare la che ne è conseguita frutto di una scelta volontaria, integrante l’elemento soggettivo del reato, che in ultimo il ricorso censura il diniego dell’esclusione della punibilità ai sensi del 131-bis, cod. pen., ignorando del tutto il richiamo in sentenza della preclusione per l’abituali
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.