Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Ripetitivo
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un caso recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un appello che si limita a ripetere argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le motivazioni del giudice precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e i rischi di un’impugnazione formulata in modo generico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato in secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la carenza e l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno (prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale) e dei cosiddetti ‘doppi benefici di legge’ (come la sospensione condizionale della pena).
L’imputato sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse errato nel non ridurre la sua pena, nonostante avesse parzialmente risarcito la persona offesa.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se l’attenuante dovesse essere concessa o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità perché era meramente ‘riproduttivo’.
In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze già valutate e respinte in secondo grado. Questo tipo di ricorso non è consentito, perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito in modo netto le ragioni della sua decisione. Il principio fondamentale è che un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si impugna. Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato due punti cruciali già affrontati e motivati dalla Corte d’Appello:
1. Incongruità del Risarcimento: La sentenza di secondo grado aveva già spiegato perché il risarcimento offerto alla persona offesa era stato ritenuto ‘non congruo’, ovvero insufficiente a integrare pienamente l’attenuante. Il ricorso non ha contestato specificamente questa valutazione, limitandosi a lamentare genericamente il mancato riconoscimento del beneficio.
2. Entità della Pena e Benefici di Legge: La Corte d’Appello aveva inoltre sottolineato che la pena inflitta, superiore ai due anni di reclusione, impediva per legge il riconoscimento dei ‘doppi benefici’ richiesti. Anche su questo punto, il ricorso non ha mosso una critica specifica, ma ha solo riproposto una richiesta già legalmente preclusa.
Poiché il ricorso si è dimostrato privo di una critica analitica e specifica, è stato considerato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione deve essere specifica, non generica. Non basta essere in disaccordo con una decisione; è necessario smontare, pezzo per pezzo, le argomentazioni logico-giuridiche su cui essa si fonda. Un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso pertinenti e critici, evitando di sprecare risorse processuali in impugnazioni prive di fondamento.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il giudice non esamina la questione nel merito perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘riproduttivo’, cioè si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente senza una critica specifica.
Perché non è stata concessa l’attenuante del risarcimento del danno?
La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta valida dalla Cassazione, ha considerato che la cifra versata a titolo di risarcimento alla persona offesa non fosse congrua, cioè non fosse adeguata e sufficiente per giustificare la diminuzione di pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a non ottenere la riforma della sentenza, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e dei doppi benefici di legge, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c:orretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandii:o da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, che ha ritenuto non congrua la cifra ricevuta a titolo di risarcimento dalla persona offesa ed ha evidenziato come la pena irrogata, superiore ai due anni di reclusione, impedisse il riconoscimento dei doppi benefici di legge richiesti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estensore