Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Basa su un Errore
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere fondata su motivi concreti e pertinenti. Il caso in esame dimostra come la presentazione di un ricorso inammissibile, basato su argomentazioni generiche o palesemente errate, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione di un imputato di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il presunto mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, circostanze che, se accolte, avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
Il ricorrente sosteneva che la corte di merito avesse errato nel non applicare tali circostanze a suo favore, chiedendo di conseguenza una riforma della sentenza impugnata.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha rivalutato la colpevolezza o la pena dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse manifestamente infondato, ovvero privo di qualsiasi base logica e giuridica per essere discusso.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione tanto semplice quanto decisiva. Il ricorso era viziato da un errore di fondo: lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma un’attenta lettura della sentenza d’appello dimostrava l’esatto contrario. I giudici di secondo grado avevano, infatti, non solo riconosciuto ma anche applicato le attenuanti generiche.
La prova inconfutabile di tale applicazione risiedeva nella quantificazione della pena stessa. La condanna finale, fissata in 8 mesi di reclusione, era inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato, che era di 1 anno. Una tale riduzione è legalmente possibile solo attraverso l’applicazione di circostanze attenuanti. Pertanto, l’argomentazione del ricorrente era palesemente contraddittoria e non si confrontava con il contenuto effettivo della decisione impugnata, risultando generica e astratta.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione priva di conseguenze. Quando i motivi sono generici, pretestuosi o, come in questo caso, basati su una palese errata interpretazione della sentenza precedente, il risultato è un ricorso inammissibile.
La Suprema Corte, oltre a respingere l’impugnazione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di appelli dilatori o palesemente infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato. L’appellante lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la Corte ha verificato che queste erano state di fatto già applicate nella sentenza precedente.
Le attenuanti generiche erano state realmente negate nel giudizio precedente?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le attenuanti generiche erano state applicate, come dimostrato dal fatto che la pena finale inflitta (8 mesi) era inferiore al minimo edittale previsto dalla legge (1 anno).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il mancato ‘riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la sua genericità e non confrontandosi con l’osservazione secondo cui le attenuanti sono state applicate, tant’è che la pena irrogata è stata determinata in misura inferiore rispetto al minimo edittale (1 anno ridotto a 8 mesi);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente