Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Prezzo della Genericità
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale articolare le proprie ragioni in modo preciso e puntuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un ricorso che manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
Il Contesto del caso: Dalla Condanna per Bancarotta alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità penale di un imprenditore per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice. In appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione: pur confermando la condanna per la bancarotta fraudolenta, aveva dichiarato prescritto il reato di bancarotta semplice, rideterminando la pena complessiva.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello e un’errata applicazione della legge penale in materia fallimentare.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo? La totale mancanza del requisito della specificità dei motivi. In pratica, l’imprenditore si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e critiche già avanzate nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte e le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado.
Il Codice di procedura penale richiede che l’atto di impugnazione contenga una critica argomentata e specifica al provvedimento che si contesta. Non è ammessa una generica riproposizione di vecchie censure, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica delle decisioni precedenti.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno evidenziato che i profili di censura sollevati erano già stati ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. Presentare un ricorso che ignora le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a replicare le proprie tesi, rende l’atto di impugnazione privo della sua funzione essenziale. Questa carenza strutturale ne determina, appunto, l’inammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate.
Le Conclusioni
La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto l’impugnazione viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con rigore tecnico e serietà argomentativa, pena l’inefficacia dell’azione e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era carente del requisito della specificità dei motivi. Il ricorrente si è limitato a riprodurre censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza un’analisi critica della sentenza impugnata.
Quali erano i reati oggetto del procedimento?
L’imputato era stato inizialmente condannato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice. In appello, il reato di bancarotta semplice è stato dichiarato prescritto, mentre è stata confermata la condanna per la bancarotta fraudolenta documentale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2016, che aveva affermato la penale responsabi!ità di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice per intervenuta prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio;
che l’unico motivo di ricorso, con cui l’imputato si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell’affermazione della sua penale responsabilità, nonché dell’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., è inammissibile perché carente del requisito della specificità dei motivi, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.