Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega le Conseguenze della Genericità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. L’analisi di questa decisione ci permette di comprendere l’importanza di formulare censure precise e circostanziate contro un provvedimento giudiziario.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello aveva già ridotto la pena a sei mesi di reclusione. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, il ricorrente contestava la mancata esplicitazione dei criteri utilizzati dai giudici per quantificare la pena, sostenendo che non fosse stata giustificata l’impossibilità di concedere il minimo edittale previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
Il ricorso inammissibile e la sua genericità
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “evidentemente generico”. Secondo la Suprema Corte, il ricorrente si è limitato a una critica astratta e generica della decisione della Corte d’Appello. Non ha indicato quali specifici elementi, presenti negli atti processuali, avrebbero dovuto essere valorizzati dai giudici per giustificare una pena inferiore o pari al minimo edittale. In assenza di tali indicazioni concrete, la doglianza si riduce a un mero dissenso, insufficiente a integrare un valido motivo di ricorso per cassazione.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, delle conseguenze precise. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma, quantificata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi futili o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Un motivo di ricorso che lamenti un’errata commisurazione della pena deve andare oltre la semplice affermazione che la sanzione è eccessiva. È onere del ricorrente evidenziare gli elementi di fatto (come le circostanze del reato, la condotta dell’imputato, ecc.) che, a suo avviso, sono stati trascurati o mal valutati dal giudice di merito. Affermare genericamente che la Corte d’Appello non ha spiegato perché non ha concesso il minimo della pena, senza precisare quali elementi avrebbero giustificato tale concessione, rende il motivo privo di specificità e, pertanto, inammissibile. La Corte Suprema non può sostituirsi al ricorrente nell’individuare le ragioni a sostegno della sua tesi.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: l’autosufficienza e la specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza non può limitarsi a esprimere un disaccordo, ma deve articolare critiche precise, puntuali e fondate su elementi concreti desumibili dagli atti processuali. La decisione serve da monito: un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche una condanna economica. Per questo è cruciale affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia tradurre le lamentele del cliente in motivi di impugnazione solidi e legalmente pertinenti.
Quando un motivo di ricorso viene considerato “generico” dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’ordinanza, un motivo è considerato generico quando non precisa quali elementi specifici, presenti negli atti, avrebbero dovuto essere valutati diversamente dal giudice per arrivare a una decisione differente. Una critica astratta, senza riferimenti concreti, è insufficiente.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questo caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare la mancata applicazione della pena minima per ottenere una revisione della sentenza?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente quali elementi (ad esempio, attenuanti o circostanze del fatto) avrebbero dovuto portare il giudice a concedere una pena più bassa. Senza questa specificazione, il motivo è generico e il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
rilevato che, nell’unico motivo presentato, il ricorrente, cui la Corte d’appello ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena, in rapporto all’asserita impossibilità di concedere il minimo edittale;
ritenuto che il motivo, nemmeno precisando quali sarebbero gli elementi a tal fine valorizzabili, è evidentemente generico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il’ residente