Ricorso inammissibile per genericità: Analisi di una recente ordinanza
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che le motivazioni siano specifiche, dettagliate e strettamente collegate al caso concreto. Un ricorso inammissibile per genericità non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando i criteri di valutazione della Corte e le sanzioni previste dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625 n. 2 c.p.) emessa nei confronti di due persone. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza per ridurre l’entità della pena, aveva confermato la responsabilità penale degli imputati. Non soddisfatti della decisione, i due condannati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il fulcro del ricorso verteva su un presunto vizio di motivazione e violazione di legge da parte della Corte d’Appello. In particolare, i ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e criticavano i criteri utilizzati per la determinazione della pena.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tali doglianze, qualificando il motivo di ricorso come ‘patentemente generico’. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni presentate erano meramente assertive, ossia formulate come semplici affermazioni di principio, senza alcun collegamento concreto e specifico con le peculiarità della vicenda processuale. Mancava, in sostanza, una critica puntuale e circostanziata alla motivazione della sentenza impugnata, rendendo impossibile per la Corte un esame nel merito.
Le Motivazioni
La decisione di inammissibilità si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica denuncia di presunti errori, ma deve indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni specifiche per cui si ritengono errate. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a formulare critiche astratte, non riuscendo a dimostrare in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento logico-giuridico.
L’ordinanza richiama l’art. 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. La norma prevede, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva scatta quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione ‘evidente’, cioè palesemente priva di fondamento. La Corte ha ravvisato tale colpa proprio nella manifesta genericità dei motivi, che rendeva l’esito del ricorso prevedibile fin dall’inizio.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è un requisito non negoziabile. Un ricorso basato su affermazioni vaghe e non ancorate ai fatti specifici del processo è destinato al fallimento. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito contro i ricorsi dilatori o palesemente infondati, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario e sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Quando un motivo di ricorso viene considerato ‘patentemente generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘patentemente generico’ quando contiene allegazioni formulate in termini del tutto assertivi e non correlabili al caso di specie, senza quindi una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è determinata da colpa (come nel caso di un ricorso palesemente infondato), il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché i ricorrenti sono stati condannati a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Sono stati condannati al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso, data l’evidente e manifesta inammissibilità dell’impugnazione basata su motivi generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SIRACUSA il 29/06/1984
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 06/11/1990
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma della prima decisione, ha rideterminat in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 110, e 625 n.2. cod.pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano il motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/12/2024