Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21412 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/10/1993
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso
la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati;
rilevato considerato
che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato
in presenza di una motivazione della Corte di appello logica, coerente e puntuale, che ha valorizzato la gravità dei precedenti penali dell’imputata, per i quali aveva
beneficiato della concessione della sospensione condizionale della pena, e il fatto che ella aveva commesso il reato mentre si trovava sottoposta alla misura degli
arresti domiciliari per altra causa: il che denotava, anche per le modalità
dell’azione criminosa, una concezione di vita improntata al crimine e una sostanziale indifferenza nell’osservare gli imperativi della legge penale. Secondo la Corte territoriale, tale attitudine a delinquere è indice di una maggiore pericolosità sociale dell’imputata e giustifica ampiamente il riconoscimento della recidiva reiterata;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna n li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.