Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile in Cassazione. Quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, non solo il ricorso viene respinto, ma il ricorrente subisce anche conseguenze economiche significative. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere meglio la logica giuridica applicata dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava una presunta violazione di legge: a suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe applicato la riduzione di pena prevista per aver scelto di procedere con il rito abbreviato. Questo rito speciale, come noto, consente una definizione più rapida del processo in cambio di uno sconto sulla pena finale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di legittimità hanno accertato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, correttamente applicato tutte le riduzioni di pena spettanti. In particolare, dopo aver ridotto l’aumento di pena per la continuazione, la Corte di merito aveva proceduto con l’ulteriore diminuzione prevista proprio per la scelta del giudizio abbreviato. La doglianza del ricorrente si basava, quindi, su un presupposto fattuale errato, facilmente smentito dalla semplice lettura del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è sintetica ma perentoria. Il principio di diritto applicato è consolidato: un ricorso è manifestamente infondato quando le censure mosse alla decisione impugnata sono palesemente errate o non trovano alcun riscontro negli atti processuali. In questo caso, la lettura della sentenza di secondo grado era sufficiente a dimostrare che la Corte territoriale aveva seguito correttamente l’iter di calcolo della pena, includendo la riduzione per il rito. La presentazione di un ricorso basato su una circostanza non veritiera integra una delle ipotesi di inammissibilità previste dal codice di procedura penale.
Conclusioni
La decisione sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: la proposizione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario. Il caso in esame funge da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su motivi seri, specifici e veritieri, pena l’aggravamento della propria posizione processuale ed economica.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni presentate a sostegno del ricorso sono palesemente prive di fondamento giuridico o basate su presupposti di fatto errati, come dimostrato dalla semplice lettura degli atti processuali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
La Corte d’Appello aveva effettivamente omesso di applicare lo sconto di pena per il rito abbreviato?
No, la Corte di Cassazione ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la riduzione di pena prevista per la scelta del rito abbreviato dopo aver ricalcolato la pena base.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riduzione della pena per la scelta dell’imputato di procedere con giudizio abbreviato, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dopo avere ridotto l’aumento per continuazione della pena base originariamente fissata dal giudice di primo grado, ha applicato l’ulteriore riduzione di pena per la scelta del rito (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data GLYPH ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente