Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è solo una Copia
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il proponente. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello per il reato di evasione previsto dall’art. 385 c.p., ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, come vedremo, il suo tentativo si è rivelato infruttuoso a causa di vizi procedurali e sostanziali che hanno minato alla base la validità del suo ricorso.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha presentato ricorso per Cassazione contestando l’affermazione della sua responsabilità penale. Il nucleo della sua difesa si basava su una critica alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare i fatti e le prove per giungere a una conclusione diversa da quella dei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale:
1. Divieto di rivalutazione del merito: La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro (giudizio di merito). La richiesta del ricorrente di rivalutare gli elementi probatori è stata quindi considerata una pretesa non consentita.
2. Natura meramente riproduttiva del ricorso: Il secondo punto, altrettanto cruciale, è che i motivi del ricorso erano una semplice ripetizione delle doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e nuove contro la sentenza impugnata, non può essere un “copia e incolla” di argomenti già vagliati e motivatamente disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i Giudici Supremi hanno sottolineato che il tentativo di ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori rende il ricorso privo di fondamento. È stato inoltre evidenziato come le argomentazioni proposte fossero meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. La Corte ha anche respinto una successiva memoria con cui si chiedeva la riassegnazione del caso, ritenendola infondata alla luce delle stesse ragioni che hanno portato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In linea con un principio consolidato, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, come precisato richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, serve a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, riafferma un principio cardine: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, e le impugnazioni devono basarsi su solidi argomenti giuridici, non su tentativi di rimettere in discussione l’insindacabile giudizio di fatto dei tribunali di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione delle prove, cosa non permessa in Cassazione, e perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto (giudizio di legittimità). Non può riesaminare le prove o i fatti per stabilire una nuova verità processuale, compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è teso a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi probatori ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata;
osservato che è pervenuta memoria nell’interesse del ricorrente, con cui sono state sostanzialmente reiterate le deduzioni formulate nel ricorso e si è chiesto di trasmettere gli atti al Presidente della Corte per la riassegnazione del ricorso alla sezione designanda ma tale richiesta non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024