Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24450 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 25/09/1988
avverso la sentenza del 17/09/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazi avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 17 settembre 2024 dal
G.U.P. del Tribunale di Ferrara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusi ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1
bis, del d.P.R. n. 309 del
1990; fatti accertati in Comacchio il 21 ottobre 2023.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis
sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità
qualificazione giuridica dei fatti, né la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.