Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e non adeguatamente argomentati. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per la violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale, la cui impugnazione è stata respinta proprio per un difetto di specificità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una sentenza del Tribunale di Siracusa, che affermava la responsabilità penale di un soggetto per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Questa condanna è stata successivamente confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Catania.
Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente una violazione di legge e un’insufficienza della motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, la difesa si doleva del fatto che non fosse stata adeguatamente valutata l’attualità della sua pericolosità sociale, un elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 dicembre 2023, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso presentati dall’imputato. La Suprema Corte li ha definiti aspecifici, ovvero troppo generici e privi di un solido fondamento giuridico. La difesa, secondo i giudici, si è limitata a prospettare deduzioni generiche, senza indicare concretamente quali principi di diritto sarebbero stati violati né in che modo la motivazione della Corte d’Appello fosse carente.
Contestare l’attualità della pericolosità sociale richiede argomentazioni precise e circostanziate, non mere affermazioni di principio. La mancanza di queste argomentazioni ha trasformato il ricorso in un atto non idoneo a stimolare una revisione critica della sentenza impugnata, rendendolo, di fatto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un atto tecnico, puntuale e giuridicamente fondato, capace di evidenziare vizi specifici della decisione impugnata. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere un ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e generici, privi delle ragioni di diritto necessarie a fondare le richieste e a criticare efficacemente la sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della condanna confermata in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 940 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a COGNOME il 19/01/1971
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confer la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 16 gennaio 2017, che av affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di violazion obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e l’aveva condannato alla pena ri di giustizia;
che il motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di dell’insufficienza della motivazione con riferimento all’ attualità della peri sociale del soggetto, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduz generiche e prive delle ragioni di diritto a fondamento delle richieste;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.