Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45512 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/08/1959
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art-131 bis cod.pen.
I motivi sopra richiamati sano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha riconosciuto la non particolare tenuità del fatto che esclude l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., a fronte dell’accertamento della precedente analoga condotta appena tre mesi prima. Inoltre, l’imputato non aveva neanche fornito alcuna valida indicazione al fine di rimodulare la pena. Anche quanto alla applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha rilevato che l’imputato non aveva mostrato segni di resipiscenza per la condotta tenuta ma anche in ragione della negativa personalità dello stesso, per cui si giustificava il diniego del beneficio.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello rilevando l’erroneità della decisione impugnata.
I motivi, dunque, reiterano le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024