Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più critici nel percorso giudiziario. Significa che l’impugnazione non verrà neppure esaminata nel merito, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso possa portare a questa declaratoria, con annessa condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Bari. La corte territoriale aveva confermato la sua condanna, fornendo una motivazione dettagliata sulla determinazione della pena. In particolare, i giudici di secondo grado avevano bilanciato le attenuanti generiche con la recidiva contestata (infraquinquennale), tenendo conto anche della gravità del reato e della manifesta incapacità dell’imputato di controllare i propri impulsi violenti. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della congruità della pena, ma si ferma a un livello precedente: la correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta, prevista dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile per genericità?
La Corte Suprema ha chiarito in modo netto le ragioni della sua decisione, incentrate sulla natura dei motivi presentati dal ricorrente. La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri principali.
In primo luogo, le doglianze relative alla dosimetria della pena sono state giudicate ‘generiche’. Il ricorrente si era limitato a chiedere una pena più mite, senza però indicare in modo specifico e concreto quale fosse il vizio di motivazione commesso dalla Corte di Appello. Di fronte a una motivazione ‘puntuale’ e adeguata dei giudici di merito, una semplice richiesta di clemenza, priva di argomentazioni giuridiche solide, non è sufficiente per attivare un giudizio di legittimità.
In secondo luogo, le censure relative al mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva sono state ritenute anch’esse inammissibili. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata nemmeno sollevata nei motivi di appello presentati in secondo grado, rendendo impossibile la sua discussione per la prima volta in sede di Cassazione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse valutazioni di fatto. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Perché un ricorso abbia successo, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e che attacchino in modo mirato i presunti vizi della decisione precedente. Un ricorso generico, che si limita a lamentare un esito sfavorevole senza individuare errori giuridici precisi, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza cruciale di redigere atti di impugnazione tecnicamente impeccabili e fondati su argomentazioni giuridiche solide e ben definite.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente si è limitato a invocare una pena più mite senza indicare alcun vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata invece ritenuta adeguata e puntuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la questione della recidiva?
No, la Corte non ha riesaminato la questione. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla recidiva perché, tra le altre ragioni, non erano state nemmeno formulate nei motivi di appello presentati nel giudizio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERLIZZI il 18/09/1990
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, e di bilanciamento delle generiche con la riconosciuta recidiva in ragione della contestata recidiva infraquinquennale, oltre che della gravità del reato, per la ravvisata incapacità dell’imputato contenere i propri istinti violenti;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte d una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, senza considerare che le censure p la mancata esclusione della recidiva sono inammissibili anche perchè non risultano essere state neppure dedotte nei motivi di appello;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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