Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16433 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16433 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI 046DQVV) nato il 30/06/1998 NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 10/09/2002 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 09/03/1992
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 novembre 2024, il Gup del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, alle imputate NOME COGNOME NOME COGNOME e NOMECOGNOME la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110, 56,624, 625 nn. 4 e 8 bis cod. pen.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso congiuntamente le imputate COGNOME attraverso il comune difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura.
2.1. Con il motivo comune di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Ha proposto altresì ricorso NOME attraverso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura.
3.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente essendosi il giudice limitato ad adottare formule
stereotipate senza fornire una reale motivazione a fondamento della decisione.
4. I ricorsi sono stati decisi ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall’art. 448, comma 2- bis,
cod. proc. pen. – comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno
2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della
pena o della misura di sicurezza.
1.1. Il motivo comune delle ricorrenti COGNOME quanto alla mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche
sulle contestate aggravanti non è consentito ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.
proc. pen.
1.2. Il motivo della ricorrente NOME risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata.
2.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
CORTE DI CASSAZIONE