Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia le Censure Ripetitive
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in sede di legittimità non può essere una mera ripetizione delle difese già svolte, ma deve individuare vizi di legge specifici nella sentenza impugnata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per una serie di delitti. La condotta contestata era di natura violenta, posta in essere dal soggetto per opporsi a un’attività di controllo finalizzata a verificare la corretta assunzione di una terapia farmacologica che gli era stata somministrata. La difesa aveva proposto una lettura alternativa dei fatti, che però non aveva trovato accoglimento né in primo grado né in appello. Il ricorso per Cassazione si fondava essenzialmente su due motivi: la contestazione della responsabilità e la critica alla valutazione della recidiva e al bilanciamento con le attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione di totale inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata non tanto sul merito delle questioni, quanto sulla struttura stessa dell’atto di impugnazione.
La Ripetitività delle Censure come Vizio Fatale
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come ‘riproduttivo’. La Cassazione ha evidenziato che le argomentazioni difensive erano identiche a quelle già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione logica e coerente, spiegando perché la condotta violenta dell’imputato fosse funzionale a sottrarsi al controllo terapeutico. Di fronte a una motivazione così strutturata, la semplice riproposizione della tesi difensiva, senza indicare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice di secondo grado, rende il motivo d’appello generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Valutazione sulla Recidiva e il Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo ha incontrato lo stesso ostacolo. La Corte territoriale aveva giustificato la sussistenza della recidiva e il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di elementi concreti. In particolare, aveva sottolineato come i plurimi e gravi reati commessi in passato dall’imputato dimostrassero una sua accresciuta pericolosità sociale. Questa valutazione, secondo la Cassazione, era stata spiegata in modo esauriente, così come le ragioni per cui non era possibile un bilanciamento più favorevole all’imputato. Anche in questo caso, il ricorrente si era limitato a dissentire dalla valutazione di merito, senza però sollevare una vera e propria questione di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e fornire una nuova valutazione, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime questioni di fatto già decise, senza evidenziare errori di diritto, si pone al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità.
La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti minimi per essere esaminato, poiché le censure sollevate erano state già esaurientemente trattate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. La decisione è stata dunque una conseguenza diretta dell’applicazione di questi principi procedurali.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per la pratica forense. Evidenzia che per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È indispensabile strutturare il ricorso individuando precisi vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una manifesta illogicità della motivazione. La mera riproposizione delle stesse argomentazioni difensive si traduce in un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi di specificità.
Qual era la condotta contestata al ricorrente?
Al ricorrente era stata contestata una condotta violenta, finalizzata ad opporsi a un’attività di controllo volta a verificare che stesse effettivamente assumendo una terapia che gli era stata somministrata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine ai delitti contesta è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta violenta del ricorrente fosse funzionale ad opporsi all’attività di controllo te alla verifica della effettiva assunzione della terapia somministrata, smentendo la lettur alternativa fornita dalla difesa (pagg. 2, 3, 4, 5, 6 e 7);
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni alla base della ritenuta recidiva e del giudizio di equivalenza con la riconosciu circostanze attenuati generiche, avendo, da un canto, evidenziato come i plurimi a gravi reati avessero reso evidente, a dispetto della situazione contingente, l’accresciuta pericolosità tale da giustificare la ritenuta recidiva, dall’altro, a spiegare le regioni per cui non fosse poss pervenire ad un diverso bilanciamento (7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025.