Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici e ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di entrare nel merito della questione. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di evasione, e la decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che si confrontino criticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti: la contestazione del giudizio di responsabilità, una diversa valutazione delle prove, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare i motivi proposti, ha concluso per la loro totale inammissibilità. I giudici hanno rilevato una doppia criticità negli argomenti del ricorrente. Da un lato, le censure erano meramente riproduttive di obiezioni già adeguatamente vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, l’imputato non ha introdotto nuovi elementi o profili di illegittimità, ma ha cercato di ottenere una terza valutazione degli stessi fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Dall’altro lato, i motivi sono stati giudicati generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata, spiegando perché e come il giudice di merito abbia sbagliato. Limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare le prove e i fatti come un terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché i motivi del ricorrente erano volti a sollecitare una ‘diversa valutazione delle prove’ e una ‘diversa ricostruzione dei fatti’, senza evidenziare vizi specifici, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione. La presentazione di un ricorso inammissibile, perché generico o ripetitivo, non solo non produce alcun risultato utile per la difesa, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che viene sanzionato per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, generici, poiché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 19944/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione del al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e d circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione de prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché generici r alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.