Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti delle Attenuanti Generiche
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi, specifici e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio, spiegando perché né la scelta del rito abbreviato né la genericità dei motivi possono superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due imputati si sono rivolti alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello. Il primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua scelta processuale (il rito abbreviato) e la rinuncia a determinati motivi di appello dimostrassero la sua meritevolezza. Il secondo imputato, invece, ha presentato un ricorso definito dalla stessa Corte “assolutamente generico”, evocando persino un’ipotesi di patteggiamento mai avvenuta e contestando la valutazione sulla sua pericolosità criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Di conseguenza, i due ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La decisione della Corte si basa su principi consolidati sia in materia di attenuanti che di requisiti formali del ricorso.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo netto i confini entro cui un ricorso può essere considerato ammissibile e fondato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione “esaustiva e congrua” sul perché le attenuanti generiche non fossero state concesse. La Suprema Corte ha ribadito due principi chiave:
1. Il rito abbreviato non è una merce di scambio per le attenuanti: La scelta di questo rito processuale comporta già di per sé, “ex lege”, una riduzione predeterminata della pena. Non è possibile utilizzare la stessa scelta per ottenere un secondo beneficio, ovvero le attenuanti generiche. Si tratterebbe di una duplicazione di vantaggi non prevista dall’ordinamento.
2. La rinuncia ai motivi non basta: Anche la rinuncia a contestare la responsabilità penale o la qualificazione del fatto non è, da sola, sufficiente a dimostrare la meritevolezza necessaria per la concessione delle attenuanti, specialmente quando esistono elementi di segno contrario.
La Genericità del Secondo Ricorso e il suo esito inammissibile
Il secondo ricorso è stato liquidato ancora più nettamente. La Corte lo ha giudicato “assolutamente generico”. La difesa aveva addirittura menzionato un’applicazione concordata della pena (patteggiamento) che non era mai stata discussa né conclusa. Inoltre, la Corte d’Appello aveva già motivato in modo esauriente la sussistenza della maggiore pericolosità criminale del ricorrente, basandosi sulle sue pregresse condanne. Un ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di presentare ricorsi per Cassazione che siano specifici, pertinenti e giuridicamente argomentati. Le scelte processuali, come il rito abbreviato, producono gli effetti previsti dalla legge e non possono essere strumentalizzate per ottenere ulteriori benefici non dovuti. Allo stesso modo, le attenuanti generiche richiedono la prova di elementi positivi concreti che dimostrino una ridotta capacità a delinquere o un atteggiamento di revisione critica, non potendo fondarsi su semplici tattiche difensive. Infine, la decisione conferma che un ricorso vago e generico non supera il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza per il ricorrente di dover sostenere non solo le spese del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria.
Scegliere il rito abbreviato dà automaticamente diritto alle attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rito abbreviato implica già “ex lege” una riduzione di pena, e tale scelta processuale non può essere usata come motivazione per ottenere un ulteriore beneficio come le attenuanti generiche.
Un ricorso in Cassazione può essere basato su motivi generici o non specifici?
No. Il provvedimento dimostra che un ricorso basato su motivi “assolutamente generici”, come quello di uno degli imputati, viene dichiarato inammissibile. I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso 3.000 euro per ciascun ricorrente, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, osservato che il ricorso del NOME attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche su cui la Corte d’appello ha tuttavia motivato in termini esaustivi e congrui (cfr., pagg. 6-7 della sentenza); questa Corte ha d’altra parte escluso che il riconoscimento delle attenuanti generiche possa fondarsi sulla scelta del rito abbreviato atteso che quest’ultima implica già, “ex lege”, l’applicazione ci una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all’imputato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24312 del 25.3.2014, Diana); né tale meritevolezza può derivare, di per sé, dalla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sulla qualificazione del fatto (cfr., su questo aspetto, Sez. 2 – , n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943 – 01) a fronte degli elementi contrari invece puntualmente valorizzati dai giudici di merito a conferma del giudizio espresso in primo grado;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso del COGNOME è assolutamente generico avendo la difesa addirittura evocato una ipotesi di applicazione concordata della pena (mai avvenuta) e, comunque, a fronte di una motivazione del tutto esaustiva con cui la Corte d’appello ha ribadito la sussistenza dei presupposti sostanziali del giudizio di maggiore pericolosità criminale di cui, alla luce delle pregresse condanne che avevano attinto il ricorrente, ha ritenuto essere espressione l’episodio per cui è processo;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presid nte