Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ERICE il 21/04/1974
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 10928/25 Capizzo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso relative alla
violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, è
generico poiché si non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato
argomentativo (v. in particolare p. 2 là dove si fa riferimento alla condotta posta in essere dal ricorrente e al pericolo che la stessa ha creato);
Ritenuto che, altresì, il secondo motivo dedotto con il ricorso, con cui si censura la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 là dove la Corte rappresenta la carenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento di tali circostanze);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025