Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Negazione delle Attenuanti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere valutata nel merito, non può limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte. Il caso in esame ha visto due ricorrenti vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni dietro la negazione delle circostanze attenuanti generiche e i criteri di ammissibilità di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la condanna a carico di due individui. La difesa degli imputati aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la propria decisione di negare tale beneficio, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha giudicati immediatamente inammissibili. La ragione principale risiede nella natura stessa delle argomentazioni presentate: sono state definite ‘generiche e riproduttive’. In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici motivi di critica contro la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse censure che erano già state adeguatamente confutate nel grado precedente. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, in quanto non adempie alla funzione di sottoporre alla Corte di Cassazione una vera e propria questione di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione non entra nel merito della richiesta di attenuanti, ma si concentra sulla correttezza della decisione impugnata e sulla validità del ricorso. Le motivazioni dell’ordinanza si articolano su due punti chiave.
I Precedenti e la Condotta degli Imputati
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e sufficiente per negare le attenuanti. Per uno dei ricorrenti, pesava una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, un elemento che il giudice di merito ha legittimamente considerato come ostativo alla concessione del beneficio. Per il secondo imputato, è stata determinante la sua condotta successiva al fatto, essendosi allontanato per alcuni giorni dalla propria abitazione dove era ristretto. Questi elementi concreti sono stati ritenuti idonei a giustificare il diniego delle attenuanti.
Il Corretto Esercizio del Potere Discrezionale del Giudice
Un altro aspetto cruciale, sottolineato dalla Cassazione, è che la pena applicata dalla Corte d’Appello era già stata fissata nel ‘minimo edittale’, ovvero la soglia minima prevista dalla legge per quel reato. Questa scelta, di per sé, dimostra che il giudice ha già esercitato il proprio potere discrezionale, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale, in maniera favorevole agli imputati. La decisione di non concedere un’ulteriore riduzione tramite le attenuanti generiche rientra pienamente in questa valutazione complessiva, che la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile, perché generico o ripetitivo, non solo non ottiene il risultato sperato ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione insegna che per ottenere una revisione da parte della Suprema Corte è indispensabile formulare censure specifiche e pertinenti, che attacchino la coerenza e la legalità del ragionamento seguito dal giudice del grado precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni sulla legittimità della decisione impugnata.
Quali sono state le ragioni specifiche per negare le attenuanti generiche?
Per un ricorrente, la negazione è stata giustificata da una precedente condanna a pena detentiva per un delitto. Per l’altro, è stata decisiva la sua condotta, essendosi allontanato per alcuni giorni dal luogo in cui era ristretto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di NOME e NOME
OSSERVA
Rilevato che i ricorsi proposti dalla comune difesa risultano generici e riproduttivi censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la mancanza di elementi per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo presente come NOME fosse soggetto già condannato a pena detentiva per delitto e che NOME si fosse allontanato da alcuni giorni dall’abitazione ove era ristretto, valutaz complessivamente svolta in uno all’apprezzata pena individuata nel minimo edittale che esplicita il corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto dagli artt. 132 e 133 pen.;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024