Ricorso Inammissibile e Attenuanti Generiche: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Un ricorso inammissibile non è solo un tentativo fallito di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per chi lo propone. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la Corte gestisce i ricorsi basati su motivi ritenuti infondati, come la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna per il reato di violazione di domicilio, previsto dall’articolo 614 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile prima dal Tribunale di Busto Arsizio e, successivamente, dalla Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la sentenza di primo grado.
Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di circostanze che, se riconosciute, possono portare a una riduzione della pena.
Il Ricorso Inammissibile e le Sue Basi
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice inferiore, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in maniera del tutto adeguata la sua decisione di non concedere le attenuanti, rendendo la critica del ricorrente infondata e, di conseguenza, il ricorso stesso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il motivo del ricorso era inammissibile perché il trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione sulle attenuanti, risultava essere stato motivato in modo congruo e logico dal Giudice di appello. La doglianza del ricorrente, in sostanza, si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Quando la motivazione di una sentenza d’appello è esente da vizi logici o giuridici, la Cassazione non può intervenire per modificarla.
La declaratoria di inammissibilità ha attivato automaticamente le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte di Cassazione va oltre la semplice conferma della condanna. Dichiarare un ricorso inammissibile comporta due sanzioni pecuniarie per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi legati al procedimento davanti alla Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha stabilito un importo di 3.000,00 euro, ritenuto equo. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza ribadisce un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità e non può essere utilizzato come un ulteriore tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito, specialmente quando la decisione impugnata è sorretta da una motivazione adeguata.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando si basa su motivi manifestamente infondati, come la critica a una valutazione discrezionale del giudice di merito (ad esempio, sulle attenuanti generiche) che è già stata supportata da una motivazione adeguata e logica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche per ottenere una revisione della pena in Cassazione?
No, non è sufficiente. Se il giudice d’appello ha già fornito una motivazione logica e coerente per negare le attenuanti, la Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione nel merito, poiché ciò esula dalle sue competenze di giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME in ordine al reato di cui all’art. 614 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia;
che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il trattamento sanzionatorio risulta essere motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.