Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna. Tuttavia, non basta semplicemente impugnare una sentenza: è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando si fonda su motivi generici come il mancato riconoscimento delle attenuanti. Analizziamo questa ordinanza per capire i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. Dopo la condanna, l’imputato ha presentato appello, ma la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.
Non arrendendosi, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un elemento che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel negare questo beneficio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il motivo di ricorso come “non consentito dalla legge”. In sede di legittimità, infatti, non si può chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, ma solo contestare errori di diritto o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, così come formulata, si traduceva in una richiesta di riesame del merito, preclusa in quella sede.
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto “generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta”. Questo è il punto cruciale: il ricorrente non ha criticato in modo specifico e puntuale le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti. Si è limitato a riproporre una richiesta già respinta, senza smontare l’argomentazione logico-giuridica del giudice precedente. Un ricorso efficace deve, al contrario, individuare il vizio specifico della sentenza impugnata e dimostrare perché essa sia errata. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Chi si rivolge alla Corte di Cassazione non può limitarsi a lamentare un esito sfavorevole, ma deve articolare censure precise, tecniche e direttamente collegate alla motivazione del provvedimento che intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere giustizia nel merito, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche. È una lezione importante per chiunque si approcci al sistema delle impugnazioni, sottolineando come la forma e la sostanza di un atto legale siano inscindibilmente legate al suo successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, non consentito dalla legge e non si confrontava criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a richiedere un riesame del merito.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, relativo agli stupefacenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PRATO il 12/07/1994
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21636/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e generico rispetto all motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.