Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20825 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MATERA il 30/05/1980
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto
consumato aggravato e tentato furto aggravato;
Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non
scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata:
– il primo motivo, che attiene alla responsabilità dell’imputato, si risolve in assunti astratti e assertivi privi di confronto con gli specifici elementi indiziari posti
in evidenza dalla sentenza impugnata (pagg. 5 e 6);
– il secondo motivo, che deduce l’illegalità della pena, è intrinsecamente generico, poiché neppure specifica quale sarebbe il profilo di illegalità: dalla
sentenza impugnata si comprende che la doglianza dell’imputato atteneva alla mancata applicazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, sicché
la censura, volta ad ottenere un trattamento sfavorevole, non è sorretta da interesse;
– il terzo motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen., si esaurisce in una mera prospettazione difensiva che
evita di misurarsi con la risposta già ottenuta (cfr. pagg. 6 e 7);
il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 7 e 8);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025