Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per la legittimità non è un terzo grado di giudizio. Quando i motivi di appello sono generici e ripetitivi, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, specialmente in relazione alla contestazione delle aggravanti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di resistenza e lesioni, confermata dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, focalizzando le proprie censure sulla correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti contestate. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non era adeguata, soprattutto considerando l’unicità del contesto in cui si erano svolte le condotte.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dei motivi proposti, ritenuti affetti da due vizi capitali: la genericità e la manifesta infondatezza. In sostanza, i giudici hanno constatato che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse questioni e le stesse critiche già ampiamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti nei due precedenti gradi di giudizio. Non è stato sollevato alcun vizio di legittimità specifico e pertinente, ma solo un dissenso generico rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Le Motivazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione si basa su principi consolidati e chiari, che è utile approfondire.
Genericità e Manifesta Infondatezza: i Pilastri dell’Inammissibilità
Un ricorso in Cassazione deve attaccare la sentenza impugnata su punti di diritto specifici, evidenziando errori nell’applicazione della legge o vizi logici evidenti nella motivazione. Non può limitarsi a ripetere le argomentazioni fattuali già respinte. Nel caso di specie, la difesa non ha saputo indicare un errore di diritto nella decisione della Corte d’Appello, ma ha semplicemente ripresentato la propria versione dei fatti. Questo approccio rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, manifestamente infondato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conformità ai Principi Giurisprudenziali
La Corte ha inoltre sottolineato come la sua decisione sia perfettamente in linea con precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 19262/2022 e n. 2608/2022). Questa coerenza giurisprudenziale rafforza la prevedibilità delle decisioni e serve da monito: tentare un ‘terzo round’ sulla ricostruzione dei fatti in Cassazione è una strategia destinata al fallimento. La valutazione sulla compatibilità delle aggravanti, essendo stata motivata in modo logico e corretto dai giudici di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi che, in questo caso, non sono stati neppure prospettati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione è uno strumento per controllare la corretta applicazione del diritto, non per ridiscutere all’infinito i fatti di una causa. Un’impugnazione che si limita a reiterare doglianze già respinte, senza individuare specifici errori giuridici nella sentenza d’appello, non supererà il vaglio di ammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro. Pertanto, è cruciale che il ricorso per cassazione sia fondato su vizi di legittimità concreti e ben argomentati, per evitare una pronuncia di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei gradi di merito con corretti argomenti giuridici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile contestare in Cassazione la sussistenza di aggravanti già confermate in Appello?
Sì, ma solo se si denunciano specifici vizi di legittimità, come un errore nell’applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica da parte della Corte d’Appello. Non è sufficiente riproporre semplicemente il proprio disaccordo sulla valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con i contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della ritenuta sussist aggravanti contestate in relazione ai reati di resistenza e lesioni è inammissibile e manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, ‘che il motivo è meramente reiterativo di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giurid 1-2 con riferimento alla compatibilità delle aggravanti contestate, nonostante l contesto e delle condotte);
considerato che la valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159; Sez. 6, n.2608 del 17/12/2021, dep Tomasin, Rv. 282423);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere egtensore
Il P
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