Ricorso Inammissibile: La Causa di Non Punibilità va Chiesta in Appello
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere costruita con attenzione fin dal primo grado di giudizio. Omettere di sollevare una questione specifica nel momento processuale corretto può avere conseguenze definitive, come la preclusione della possibilità di farlo in futuro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché il motivo sollevato non era stato dedotto in appello. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56, 624 e 625 n. 7 del codice penale. La sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico e specifico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso: La Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
L’unico argomento presentato dal ricorrente alla Suprema Corte riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere che il fatto, per le sue modalità e per l’esiguità del danno, potesse rientrare in questa speciale ipotesi di non punibilità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due ragioni procedurali, entrambe decisive.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato un vizio fondamentale: la questione relativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era mai stata sollevata prima. In particolare, non risultava tra i motivi di appello presentati contro la sentenza di primo grado. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. Questa norma serve a garantire la gradualità del giudizio e ad evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni che i giudici di merito non hanno avuto modo di esaminare. Si tratta di una preclusione processuale insuperabile, che ha reso il ricorso immediatamente inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha definito il motivo di ricorso come ‘generico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a lamentare la mancata applicazione della norma senza indicare quali fossero gli elementi favorevoli specifici che avrebbero dovuto essere valutati dai giudici e che, a suo dire, non erano stati considerati. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e indicare con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni giuridiche a supporto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in commento offre un importante monito per la pratica forense. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo ha impedito l’analisi nel merito di una questione potenzialmente favorevole all’imputato, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso evidenzia come la correttezza procedurale sia tanto importante quanto la fondatezza delle argomentazioni nel merito. Ogni richiesta, eccezione o motivo di impugnazione deve essere tempestivamente presentato nel grado di giudizio competente. Tralasciare un argomento in appello significa, nella maggior parte dei casi, perderlo per sempre.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: la prima è che il motivo sollevato (mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.) non era stato precedentemente dedotto come motivo di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p. La seconda è che il motivo è stato ritenuto generico, in quanto non specificava gli elementi favorevoli che il giudice avrebbe dovuto valutare.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., se non presentata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, pena l’inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31359 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3). Inoltre, si tratta di motivo generico perché non indica gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito e non lo sono stati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente